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Legge regionale 19 maggio 2008, n. 26

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 23 maggio 2008

Art. 12
- Disposizioni transitorie in materia di Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa, Siena
1. Dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa e Siena esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono solo attività di ordinaria amministrazione.
2. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possono essere adottati solo se autorizzati dall’Azienda di cui all’articolo 11, comma 1. L’atto si intende autorizzato se, trascorsi quindici giorni dalla sua comunicazione all’Azienda di cui all’articolo 11, comma 1, il Consiglio di amministrazione della stessa non si esprime negativamente.
3. I Consigli di amministrazione delle Aziende regionali di cui al comma 1 sono sciolti con effetto dal 1° luglio 2008.
4. Dal 1° luglio 2008 il Presidente del Consiglio di amministrazione di ciascuna Azienda di cui al comma 1, svolge le funzioni di Commissario straordinario. Al Commissario straordinario è corrisposta unicamente l’indennità di Presidente del Consiglio di amministrazione.
5. Il Commissario straordinario provvede alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare e dei rapporti di lavoro in essere.
6. L’atto di ricognizione è certificato dal Collegio dei revisori di ciascuna Azienda.
7. Le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa e Siena esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse il 31 dicembre 2008.
8. L’Azienda regionale di cui all’articolo 11, comma 1, subentra, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle Aziende di cui al comma 1, anche eventualmente non compresi nell’atto di ricognizione di cui al comma 5.
9. I Presidenti delle Aziende di cui comma 1 possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione dell’Azienda di cui all’articolo 11, comma 1. In tale caso non percepiscono le indennità previste per i membri del Consiglio di Amministrazione per tutto il periodo in cui svolgono le funzioni di Commissario straordinario.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.