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Legge regionale 19 maggio 2008, n. 26

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 23 maggio 2008

Art. 11
- Disposizioni transitorie in materia di Azienda regionale per il diritto allo studio universitario
1. Entro il 30 giugno 2008 il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale provvedono, secondo le rispettive competenze, a nominare gli organi dell’Azienda di cui all’articolo 10, comma 1 della l.r. 32/2002 , come sostituito dall’articolo 2 della presente legge.
2. L’Azienda regionale, di cui al comma 1:
a) entro il 30 settembre 2008 adotta il regolamento organizzativo e nomina il Direttore;
b) entro il 30 novembre 2008 approva il piano annuale delle attività e il bilancio di previsione per l’anno 2009;
c) approva i bilanci di esercizio delle Aziende regionali di cui all’articolo 12.
3. Fino al 31 dicembre 2008 l’Azienda di cui al comma 1 per l’espletamento dei propri compiti utilizza, mediante l’istituto dell’ avvalimento, le strutture e il personale delle Aziende di cui all’articolo 12.
4. Per l’esercizio 2008 gli oneri derivanti dalla costituzione dell’Azienda di cui al comma 1, gravano sul bilancio dell’Azienda di Firenze, presso cui ha sede l’ente di cui al presente articolo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.