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Legge regionale 19 maggio 2008, n. 26

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 23 maggio 2008

Art. 1
- Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)
1. Il comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:
5. I benefici di cui al comma 3 non possono essere cumulati con altre erogazioni finanziarie a qualsiasi titolo attribuite, salvo il caso di erogazioni concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti e salvo il caso di erogazione di provvidenze da parte dell’Azienda di cui all’articolo 10 individuate dal regolamento regionale di cui all’articolo 32, comma 3.
”.
2. Il comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
6. Il servizio abitativo dell’Azienda di cui all’articolo 10, utilizzato per i propri fini istituzionali e per quelli delle Università, non costituisce esercizio di struttura ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.