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Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20

Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 7 maggio 2008

CAPO IX
- Norma transitoria
Art. 24
- Norma transitoria
1. Il Consiglio regionale valuta, entro il 31 ottobre 2008, la conformità delle partecipazioni societarie esistenti con le disposizioni contenute nella presente legge, tenuto conto delle ricadute occupazionali; in caso di non conformità, la Giunta regionale provvede entro il 30 giugno 2009 alla dismissione delle stesse, con procedure di evidenza pubblica.
2. La Giunta regionale assume le opportune iniziative affinché entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le società partecipate dalla Regione adeguino gli statuti alle disposizioni in essa contenute, eventualmente provvedendo alla modifica dei patti parasociali.
3. I compensi degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione ai sensi degli articoli 19, 20, commi 1 e 3, e 21, comma 1, sono rideterminati entro i limiti massimi stabiliti nel capo VII e comunque in misura non superiore a quanto percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla stessa data.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5

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Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 26.

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Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 57.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 3 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.