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Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20

Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 7 maggio 2008

CAPO V
- Governo delle partecipazioni
Art. 13
- Esercizio delle prerogative di socio nelle associazioni
1. La Regione esercita le prerogative di socio nelle associazioni tramite il Presidente della Giunta, o l’assessore da lui delegato.
2. In caso di impedimento dell’assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile. (8)

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 56.

Art. 14
- Esercizio delle prerogative di socio nelle società
1. La Regione partecipa all’assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale o l’assessore da lui delegato.
2. In caso di impedimento dell’assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile. (9)

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 57.

Art. 15
1. Gli organismi privati di cui ai capi III e IV, trasmettono alla Giunta regionale i bilanci di esercizio corredati dalla relazione degli amministratori sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei revisori.
2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sul risultato economico e sull’andamento dell'attività degli organismi di cui al comma 1.
Art. 16
- Coordinamento delle partecipazioni
1. Ai fini dell’elaborazione delle relazioni di cui all’articolo 15, la Giunta regionale definisce con deliberazione una procedura di monitoraggio delle partecipazioni, realizzata attraverso la raccolta e l’elaborazione, da parte di un’unica struttura, dei dati e delle informazioni fornite dai dirigenti competenti nella materia cui le partecipazioni si riferiscono, o acquisite direttamente dai soggetti partecipati.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5

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Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 26.

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Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 57.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 3 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.