Menù di navigazione

Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20

Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 7 maggio 2008

CAPO III
- Partecipazione a fondazioni
Art. 7
- Adesione a fondazioni esistenti
1. L’adesione della Regione a fondazioni esistenti è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015, (17)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 3.

nei quali sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale ed è individuato il relativo finanziamento.
Art. 8
- Costituzione di fondazioni nuove
1. La promozione, da parte della Regione, della costituzione di fondazioni nuove è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, negli atti di programmazione di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015, (18)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 4.

nei quali sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale, è individuato il relativo finanziamento e possono essere fissate particolari condizioni e modalità della partecipazione.
2. La Giunta regionale approva con deliberazione lo schema dello statuto della fondazione nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. L’approvazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall’assegnazione dell’atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere all’approvazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, quale legale rappresentante della Regione, o un assessore da lui delegato, sono competenti a compiere gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della fondazione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.