Menù di navigazione

Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20

Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 7 maggio 2008

CAPO I
- Norme generali
Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge disciplina le condizioni e le modalità della partecipazione regionale a soggetti di diritto privato, in attuazione dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto e detta norme in materia di numero e compensi dei componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.
Art. 2
- Finalità
1. La disciplina contenuta nella presente legge è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) definire, in conformità con lo Statuto regionale, le competenze degli organi della Regione riguardo la partecipazione, anche in fase di costituzione, a soggetti di diritto privato;
b) rendere omogenee le modalità di partecipazione della Regione per tipologia di soggetto al quale si intende partecipare;
c) semplificare gli strumenti di partecipazione della Regione.
Art. 3
- Principi
1. La partecipazione della Regione, anche nella fase costitutiva, a soggetti di diritto privato avviene in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione ed è limitata, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 59 dello Statuto, alle ipotesi in cui si renda necessaria per il perseguimento di un interesse di rilievo regionale.
2. La partecipazione della Regione ad associazioni avviene di norma quando l’attività dell’associazione abbia dimensione territoriale almeno regionale.
3. La Regione non può costituire, assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in società aventi per oggetto produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per perseguire le proprie finalità istituzionali.
4. E’ ammessa la costituzione o la partecipazione in società che producono servizi di interesse generale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.