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Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20

Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 7 maggio 2008

Art. 10
- Costituzione di società nuove
1. La promozione, da parte della Regione, della costituzione di società nuove è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto dell’articolo 3 e delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 30, 31 e 32 Sito esternodella l. 244/2007 , negli atti di programmazione di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015, (20)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 6.

nei quali è individuata l’ entità della partecipazione, sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale, è indicato il relativo finanziamento e possono essere fissate particolari condizioni e modalità della partecipazione. Il Consiglio regionale, in particolare, dà espressamente atto del rispetto dei principi di cui all’articolo 3, commi 3 e 4.
2. La Giunta regionale approva con deliberazione lo schema dello statuto della società di nuova costituzione, nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. L’approvazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall’assegnazione dell’atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere all’approvazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, quale legale rappresentante della Regione, o un assessore da lui delegato, sono competenti a compiere gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della società.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5

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Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 26.

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Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 57.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 3 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.