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Legge regionale 28 aprile 2008, n. 19

Disposizioni in materia di commissari. Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 7 maggio 2008

Art. 1
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), è inserita la seguente:
c bis) relativamente agli enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, oltre che nei casi di cui alla lettera c), anche per assicurare la continuità amministrativa qualora i loro organi ordinari siano decaduti o disciolti ovvero impossibilitati al regolare funzionamento per dimissioni dei titolari;
1.
Art. 2
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 53/2001 sono inseriti i seguenti:
4 bis. Nel caso in cui il Presidente della Giunta regionale debba procedere alla nomina di commissari per la sostituzione degli organi di comuni, province, città metropolitane a seguito di inadempimento di atti obbligatori per legge regionale, la diffida ad adempiere è effettuata, di norma, entro sessanta giorni dall’istanza di avvio del procedimento sostitutivo o dall’accertamento d’ufficio dei presupposti per procedere. Entro tale termine, nel caso di procedimento su istanza, la Regione può richiedere ulteriori elementi all’ente locale per accertare la sussistenza dell’inadempimento.
4 ter. L’ente locale interessato, qualora abbia adottato proprie disposizioni per l’autonomo esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei propri organi, ne dà comunicazione alla Regione entro il termine di cui al comma 4 bis oppure dopo il ricevimento dell’atto di diffida. In tali casi la Regione adotta l’atto di diffida nel rispetto delle disposizioni medesime che individuano l’organo dell’ente locale competente all’adozione dell’atto in via sostitutiva, oppure, se l’atto di diffida è già stato adottato, acquisisce il provvedimento con cui l’ente locale adempie all’obbligo di legge ai sensi delle medesime disposizioni, fermo restando il termine disposto dalla diffida.
”.
1.
Art. 3
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 53/2001 è aggiunto, infine, il seguente periodo:“
Per gli enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, alla nomina dei commissari provvede esclusivamente il Presidente della Giunta regionale
.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 53/2001 è inserito il seguente:
1 bis. Nei casi di cui all’articolo 4, comma 4 bis, il Presidente procede alla nomina del commissario entro trenta giorni successivi all’inutile decorso del termine disposto dalla diffida, ovvero entro il termine diverso stabilito dalla legge regionale, anche quando il comune, la provincia o la città metropolitana hanno disposizioni sull’esercizio dei poteri sostitutivi e non hanno adempiuto entro il termine disposto dalla diffida.”
.
3. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 è sostituita dalla seguente:
b) la durata del mandato commissariale; nel caso di decadenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c bis), della presente legge, derivante dal decorso del termine di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Toscana e norme per la prima costituzione del Comitato di controllo di cui all'articolo 54 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 “Disciplina del controllo sugli atti degli Enti Locali”), il mandato non eccede la durata di quarantacinque giorni dal giorno successivo al decorso del termine medesimo;
”.
1.
2.
3.
Art. 4
1. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 53/2001 è sostituito dal seguente: “
I commissari sono scelti tra soggetti dotati di adeguata qualificazione professionale o esperienza amministrativa, anche in virtù della carica ricoperta, in relazione all’incarico da conferire.
”.
1.
Art. 5
1. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 53/2001 è abrogato.
2. Al comma 6 dell’articolo 13 della l.r. 53/2001 le parole: “
provvedono ai sensi dei propri ordinamenti
” sono sostituite dalle seguenti: “
provvedono ai sensi della legge medesima e, per quanto da essa non disposto, dei propri ordinamenti
”.
1.
2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.