Menù di navigazione

Legge regionale 28 aprile 2008, n. 18

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 7 maggio 2008

Art. 1
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), è sostituito dal seguente:
1. Ai fini del finanziamento regionale, le province, entro il 30 aprile di ogni anno, presentano alla Giunta regionale il programma annuale di gestione provinciale, che comprende gli interventi per la gestione faunistica del territorio necessari per l’attuazione del piano faunistico venatorio regionale, con la specifica indicazione di quelli da realizzare mediante i comitati di gestione degli ATC. Il programma annuale di gestione dà atto dell’avvenuta trasmissione dei dati faunistici della precedente programmazione annuale.
”.
1.
Art. 2
1. L’articolo 46 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 46
Miglioramenti ambientali
1. Con gli strumenti di programmazione regionale, ivi compresi quelli di derivazione comunitaria, la Regione può prevedere contributi in conto capitale ai proprietari o conduttori di fondi per la realizzazione di progetti per la valorizzazione del territorio, l’incremento della fauna selvatica e il ripristino degli equilibri naturali.
”.
1.
Art. 3
1. L’articolo 48 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 48
Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della gestione programmata della caccia
1. Allo scopo di gestire il contributo dovuto ai proprietari e conduttori di fondi ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della l. 157/1992, con gli strumenti di programmazione regionale, ivi compresi quelli di derivazione comunitaria, la Regione prevede contributi per la realizzazione di specifici progetti.”
.
1.
Art. 4
1. Il comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge e in particolare per incentivare interventi di tutela e ripristino ambientale, la Giunta regionale ripartisce annualmente le somme riscosse a titolo di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio come segue:
a) nella misura del 10 per cento a favore delle province, quale fondo di tutela delle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 47;
b) nella misura del 3 per cento a favore dei comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite;
c) nella misura del 6 per cento a favore delle province per l'esercizio delle funzioni attribuite;
d) nella misura del 65 per cento a favore delle province per la gestione faunistica del territorio.
Almeno il 30 per cento delle risorse è destinato a interventi sul territorio soggetto a caccia programmata, che devono essere realizzati attraverso i comitati di gestione degli ATC;
e) nella misura del 1 per cento per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 46 e 48;
f) nella misura del 2 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale per le proprie attività e iniziative istituzionali.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
1 bis. Nella predisposizione dei programmi annuali di cui all’articolo 10 le province destinano una quota delle risorse agli interventi di cui agli articoli 46 e 48.
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 50 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
2. Il restante 13 per cento è a disposizione della Giunta regionale e destinato ad iniziative di interesse regionale in favore dell’ambiente e della fauna, ad attività di educazione e propaganda nonché ad eventuali contributi ad enti ed associazioni operanti nel settore e per l’espletamento dei compiti propri della Giunta stessa.
”.
1.
2.
3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.