Menù di navigazione

Legge regionale 29 febbraio 2008, n. 13

Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 5 marzo 2008

Art. 23
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 51 della l.r. 38/2007 è inserito il seguente:
2 bis. Il programma contiene altresì l’elenco delle forniture di beni realizzati con materiali riciclati di cui si prevede l’acquisizione. Tale acquisizione deve rispettare la quota percentuale minima del trenta per cento prevista dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203 (Norme affinchè gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo).
”.
2. Al termine del comma 5 dell’articolo 51 della l.r. 38/2007 è aggiunto il seguente periodo: “
e da atto del rispetto delle percentuali di acquisti di beni realizzati con materiali riciclati così come stabilite dalle disposizioni vigenti.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.