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Legge regionale 29 febbraio 2008, n. 13

Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 5 marzo 2008

Art.1
1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è sostituito dal seguente:
3. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge i contratti pubblici per l’affidamento di lavori, forniture e servizi concernenti materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2 della Costituzione.”
.
2. Alla lettera f) del comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 38/2007 è aggiunto il seguente periodo: “,
anche attraverso l’incentivazione all’acquisto di forniture di beni realizzati con materiali riciclati nel rispetto degli obblighi vigenti in materia.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.