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Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9

Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008

Art. 9
1. Il regolamento regionale disciplina fra l’altro:
a) le modalità di funzionamento del Comitato di cui all’articolo 2;
b) gli indicatori e gli standard dei requisiti e il procedimento per l’iscrizione e la cancellazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti nell’elenco regionale di cui all’articolo 4, e le procedure per l’aggiornamento dell’elenco;
c) le modalità e i termini per la presentazione delle iniziative e delle domande di contributo di cui all’articolo 6, commi 2 e 3; (13)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 35.

d) le modalità e i termini di monitoraggio e rendiconto ai sensi dell’articolo 6 comma 7;
e) le modalità di concessione dei finanziamenti e contributi di cui all’articolo 6, nonché le modalità di revoca degli stessi ai sensi dell’articolo 8.
2. La Giunta regionale approva il regolamento entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 32.

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 20.

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Note soppresse.

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Parole soppresse conl.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 20.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 21.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 35.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 37.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.