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Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10

Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. (4)

Titolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2014, n. 18, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008

Art. 1
- Oggetto e finalità
1. La Regione Toscana, attraverso l’istituzione di appositi itinerari, promuove la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni di cui alla Sito esternolegge 9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità), al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 26 giugno 1997 (Istituzione dei marchi “ceramica artistica e tradizionale” e “ceramica di qualità”), nonché da altre produzioni di ceramica, terracotta e gesso frutto di lavorazioni artistiche e tradizionali di cui all’articolo 19 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane). (3)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 81.

2. Gli itinerari di cui al comma 1 assumono la denominazione di “strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana”, di seguito indicate come “strade”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 81.

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Titolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 3.

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Lettera abrogata con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.