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Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10

Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. (4)

Titolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2014, n. 18, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008

  • VOCI
  • Turismo
  • Artigianato

INDICE

Art. 1- Oggetto e finalità
Art. 2- Definizione delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana
Art. 3- Comitato promotore e riconoscimento delle strade
Art. 4- Gestione delle strade
Art. 5- Contributi finanziari
Art. 6- Modalità di accesso ai contributi
Art. 7- Revoca dei contributi
Art. 8- Ulteriori interventi di sostegno finanziario
Art. 9- Regolamento di attuazione
Art. 10- Clausola valutativa
Art. 11- Norma finanziaria
Art. 12- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 45/2000
Art. 13- Decorrenza degli effetti

Note del Redattore:

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Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 81.

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Titolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 3.

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Lettera abrogata con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2014, n. 18 , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.