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Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9

Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008

Art. 4
- Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti
1. Ai fini della presente legge, è istituito l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, al quale possono iscriversi le associazioni senza fini di lucro, costituite da almeno tre anni, il cui statuto prevede come scopo la tutela dei consumatori e degli utenti, e che possiedono i seguenti requisiti:
a) effettiva rappresentanza sociale;
b) strutturazione regionale e decentrata nel territorio;
c) svolgimento di un’attività continuativa sul territorio regionale da almeno tre anni.
2. Il regolamento di cui all’articolo 9 specifica gli indicatori e gli standard dei requisiti di cui al comma 1 e disciplina il procedimento per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco e per l'aggiornamento annuale dello stesso.
3. L'elenco aggiornato delle associazioni regionali dei consumatori e utenti è pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
4. La perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione comporta la cancellazione dell'associazione dall'elenco.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 32.

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 20.

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Note soppresse.

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Parole soppresse conl.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 20.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 21.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 35.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 37.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.