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Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9

Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008

Art. 1
- Finalità
1. La Regione Toscana tutela e promuove i diritti dei cittadini come consumatori e utenti, ed è impegnata nella salvaguardia dei loro interessi individuali e collettivi.
2. La Regione Toscana promuove ogni forma di associazione e aggregazione fra i consumatori e gli utenti e, in conformità con la normativa comunitaria e statale e nell'esercizio delle funzioni di competenza, persegue, anche favorendo l’iniziativa delle associazioni dei consumatori e degli utenti, i seguenti obiettivi:
a) tutela e promozione della salute;
b) tutela e promozione della sicurezza, igienicità e qualità dei prodotti, della sicurezza e qualificazione dei processi produttivi, della salvaguardia dell’ambiente, della valorizzazione del paesaggio e dello sviluppo sostenibile;
c) tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, sviluppando una cultura della correttezza e dell’equità nei rapporti contrattuali e promuovendo sedi di risoluzione alternativa, anche telematica, delle controversie;
d) promozione della formazione e dell'informazione dei consumatori e degli utenti, anche in funzione dello sviluppo di un rapporto socio economico più consapevole e influente con gli attori della produzione, della distribuzione e dei servizi;
e) riconoscimento del rilievo dell’associazionismo tra i cittadini, quali consumatori e utenti, anche per realizzare iniziative efficaci di carattere unitario e coordinato;
f) sostegno dei servizi rivolti ai cittadini, su autonoma iniziativa delle associazioni dei consumatori e degli utenti;
g) promozione dell’affermazione dei diritti di cittadinanza;
h) promozione della collaborazione e di accordi fra associazioni di consumatori e utenti, pubbliche amministrazioni, imprese costituite anche in forma cooperativa ed altri soggetti, pubblici e privati, per l'erogazione dei servizi pubblici conformemente a standard di qualità e di efficienza.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 32.

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 20.

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Note soppresse.

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Parole soppresse conl.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 20.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 21.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 35.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 37.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.