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Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008

Art. 22 bis
- Nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012 (36)

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 84, art. 1.

1. La nomina o designazione di dipendenti regionali quali componenti dei consigli di amministrazione nei casi previsti dall’articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità:
a) i dipendenti devono appartenere, di norma, alla qualifica dirigenziale o, in caso di indisponibilità di tale personale, alla categoria D;
b) i dipendenti debbono essere in possesso di un’adeguata competenza tecnica in relazione ai compiti da svolgere.
2. La nomina o designazione, per la quale deve essere acquisito il consenso dell’interessato, costituisce svolgimento di attività extraimpiego per i dipendenti; i compensi eventualmente spettanti sono soggetti all’applicazione dell’articolo 4, comma 4, terzo periodo, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012.
3. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l’elenco delle società individuate ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4, commi 1, 3 e 5, del d.l. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012.
4. La nomina o designazione è deliberata dal Consiglio regionale su proposta dell’Ufficio di presidenza, formulata sulla base di un’istruttoria tecnica svolta dal comitato di direzione del Consiglio regionale. Nel caso in cui da tale istruttoria non risultino disponibili dipendenti del Consiglio regionale con i necessari requisiti o comunque ove sia ritenuto opportuno, la proposta può essere formulata tenuto conto delle indicazioni pervenute da parte del Presidente della Giunta regionale, formulate sulla base di un’istruttoria tecnica svolta dal comitato tecnico di direzione della Giunta regionale.
5. Alle nomine o alle designazioni di competenza consiliare che devono essere effettuate d’intesa con altre pubbliche amministrazioni, si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 8.
6. Per le nomine o designazioni di competenza di altre amministrazioni che richiedono il raggiungimento di un’intesa con la Regione, alla definizione dell’intesa provvede il Presidente della Giunta regionale.
7. Alle nomine o designazioni di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 3, 4, 7, 18, 19, 20 e 22.
8. Le disposizioni legislative e regolamentari in materia di attività extraimpiego si applicano in quanto compatibili.
9. Nell’attuazione del presente articolo il Consiglio regionale assicura il rispetto dei principi di parità di genere di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati).
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di nomina di un amministratore unico prevista dell’articolo 4, comma 4, quarto periodo, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012.

Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 2.

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Note soppresse.

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Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 4.

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Lettera prima sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5, poi sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 8 , ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 7.

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Lettera aggiunta con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Periodo soppresso con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 26 febbraio 2010, n. 22 , art. 1.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 26 febbraio 2010, n. 22 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 15.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 18.

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Note soppresse.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Lettera prima sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 15, ed ora abrogata con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 10 .

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 84 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 8.

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Lettera abrogata con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , n. 9.

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Comma inserito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 1.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 4, poi sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 8 , ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021 n. 28, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r.5 agosto 2021, n. 28, art 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art, 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.