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Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008

Art. 21
- Rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione
1. Gli organi amministrativi di competenza della Regione, attivi, consultivi e di controllo, comunque denominati, devono essere ricostituiti entro il termine della loro scadenza.
2. Gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine della loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni successivi. Decorso tale termine senza che si sia provveduto al rinnovo, gli organi decadono.
3. Nei quarantacinque giorni di cui al comma 2, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione espressa dei motivi di urgenza e indifferibilità.
4. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 3 adottati nel periodo di proroga nonché quelli adottati dopo la decadenza dell’organo sono nulli.
5. Nei casi in cui il rinnovo degli organi amministrativi è di competenza del Consiglio e questi non abbia già provveduto, la struttura di cui all’articolo 6, almeno quindici giorni (33)

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 13.

prima della scadenza del termine di cui al comma 2, segnala tale scadenza al presidente della commissione competente che convoca la commissione in tempo utile, iscrivendo l’atto di nomina all’ordine del giorno della seduta. Qualora la commissione non si pronunci e comunque qualora il Consiglio non provveda al rinnovo almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del Consiglio, nel rispetto dei limiti e dei vincoli della presente legge. (24)

Comma così sostituito con l.r. 26 febbraio 2010, n. 22, art. 3.

6. Qualora la nomina debba essere effettuata su designazione da parte di soggetti terzi e questi non provvedono in tempo utile, il Consiglio o il Presidente della Giunta possono effettuare comunque la nomina, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 2.

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Note soppresse.

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Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 4.

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Lettera prima sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5, poi sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 8 , ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 7.

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Lettera aggiunta con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Periodo soppresso con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 26 febbraio 2010, n. 22 , art. 1.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 26 febbraio 2010, n. 22 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 15.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 18.

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Note soppresse.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Lettera prima sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 15, ed ora abrogata con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 10 .

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 84 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 8.

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Lettera abrogata con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , n. 9.

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Comma inserito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 1.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 4, poi sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 8 , ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021 n. 28, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r.5 agosto 2021, n. 28, art 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art, 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.