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Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008

1 bis.
1 bis.
Art. 5
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano, ciascuno per la propria competenza, un elenco delle nomine e designazioni da effettuare nell’anno solare successivo.
2. Gli elenchi contengono:
a) gli organismi cui le nomine o designazioni si riferiscono;
b) la fonte normativa dell’incarico;
c) la data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata e la durata dell’incarico;
d) i requisiti richiesti per l’incarico;
e) le eventuali incompatibilità specificamente previste per l’incarico dalla normativa di riferimento;
f) i riferimenti normativi dell’indennità o degli altri emolumenti, ove previsti.
3. Le competenti strutture del Consiglio regionale e della Giunta regionale curano la tenuta degli elenchi delle nomine e designazioni di rispettiva competenza, i relativi aggiornamenti e la loro pubblicazione.
4. Gli elenchi sono pubblicati sui siti web del Consiglio regionale e della Giunta regionale, ciascuno per la propria competenza.
5. Per gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano, ciascuno per la propria competenza, l’elenco di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.
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Art. 7
Avviso per la presentazione delle candidature e proposte di nomina (51

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art. 4.

)
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, ciascuno per la propria competenza, pubblicano sul rispettivo sito web, di norma semestralmente, gli avvisi per la presentazione di proposte di candidatura, ad eccezione che per gli incarichi relativi a:
a) organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, ai quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;
b) organismi per i quali la legge di settore già prevede l’espletamento di uno specifico avviso pubblico;
c) organismi la cui costituzione ha carattere di urgenza;
d) nomine e designazioni da effettuarsi previa intesa della Regione con organi dello Stato, delle regioni o di altri soggetti;
e) organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, se non già ricompresi nelle lettere da a) a d);
f) cariche di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale stabiliscono:
a) la periodicità di pubblicazione agli avvisi di cui al comma 1;
b) il termine ordinario per la presentazione delle autocandidature;
c) il contenuto degli avvisi.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), nel provvedimento di nomina o designazione è data adeguata motivazione delle ragioni dell’urgenza.
4. Le candidature, corredate della documentazione di cui all’articolo 8, sono presentate all’organo competente per la nomina o designazione da parte:
a) delle organizzazioni sindacali regionali;
b) delle associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Toscana nei settori interessati;
c) delle università ed istituti di ricerca della Toscana;
d) degli ordini professionali aventi sede in Toscana;
e) della persona direttamente interessata alla candidatura.
5. La documentazione può essere integrata di propria iniziativa da parte del candidato entro lo stesso termine.
6. Ove, nel corso dell’anno, si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste negli elenchi di cui all’articolo 5, comma 1, i soggetti di cui al comma 1 pubblicano avvisi integrativi sul sito web di relativa competenza.
7. Il Presidente della Giunta regionale decreta le nomine e designazioni di propria competenza, di norma tra le candidature proposte ai sensi del comma 4, salvo che, per mancanza di proposte di candidature o per altra causa eccezionale, oltre che per le ragioni di cui al comma 1, ritenga, motivatamente, di dover provvedere in deroga, fermo restando il rispetto dei criteri e dei principi della presente legge.
8. Il Consiglio regionale delibera le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate da:
a) i presidenti dei gruppi consiliari;
b) ciascun consigliere;
c) la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, dello Statuto.
Tali soggetti individuano i candidati in modo autonomo ovvero nell’ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 e, per quanto concerne i revisori unici e i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, nell’ambito degli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 5 bis.
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Art. 13
Limitazioni per l’esercizio degli incarichi (52)

Articolo così sostituito con l.r.5 agosto 2021, n. 28, art 5.

1. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge non sono tra loro cumulabili, fatta eccezione per quelli non retribuiti, per quelli per i quali è previsto un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 a seduta giornaliera e salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per gli incarichi di componente effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile è consentita l’attribuzione alla stessa persona di non più di tre incarichi.
3. La carica di componente supplente di collegi sindacali e di organi di controllo contabile non si computa ai fini del cumulo di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui una nuova nomina o designazione sia conferita a un soggetto che incorre nei divieti di cumulo di cui ai commi 1 e 2, lo stesso deve formalizzare le dimissioni dall’incarico rivestito entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di nomina o designazione. In assenza di dimissioni, il soggetto è dichiarato decaduto dalla nuova nomina o designazione ai sensi dell’articolo 15, comma 2.
5. Non è consentita per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza presso enti od organismi, anche in cariche diverse, per tre mandati consecutivi ovvero per un periodo complessivo pari o superiore a dieci anni.
6. Il divieto previsto dal comma 5 non opera nel caso in cui uno dei mandati sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell’incarico.
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Art.19
1. Il Consiglio regionale e gli organi di governo effettuano le nomine e designazioni nel rispetto del principio della parità di genere di cui alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).
2. Gli atti di nomina o designazione contestuale di due o più componenti, di competenza del Consiglio regionale o degli organi di governo, contengono un numero pari di nominativi di entrambi i generi. Nel caso di un numero dispari di soggetti da nominare, il genere meno rappresentato può essere, rispetto all’altro, inferiore di una sola unità.
3. Gli atti di nomina e di designazione relativi agli incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), possono derogare alla disposizione di cui al comma 2 sulla base di un’adeguata motivazione, da trasmettere alla Commissione regionale per le pari opportunità, che indichi le ragioni della deroga.
4. Le strutture tecniche di cui all’articolo 6 verificano e comunicano annualmente, agli organi che hanno provveduto alle nomine e designazioni e alla Commissione regionale per le pari opportunità, i dati sul rispetto della disposizione di cui al comma 2.
5. Il Consiglio regionale e gli organi di governo, a seguito della verifica di cui al comma 4, sulla base delle rispettive competenze, provvedono al riequilibrio della presenza del genere meno rappresentato nei provvedimenti di nomina e designazione dell’anno successivo.
6. Il Consiglio regionale e gli organi di governo della Regione promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, la massima diffusione dell’informazione per il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti.
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2 bis.

Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 2.

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Note soppresse.

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Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 4.

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Lettera prima sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5, poi sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 8 , ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 7.

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Lettera aggiunta con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Periodo soppresso con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 26 febbraio 2010, n. 22 , art. 1.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 26 febbraio 2010, n. 22 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 15.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 18.

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Note soppresse.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Lettera prima sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 15, ed ora abrogata con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 10 .

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 84 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 8.

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Lettera abrogata con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , n. 9.

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Comma inserito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 1.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 4, poi sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 8 , ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021 n. 28, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r.5 agosto 2021, n. 28, art 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art, 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.