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Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4

Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008

Art. 5
-Relazioni istituzionali
1. L’Assemblea legislativa, per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza assunta in attuazione degli indirizzi contenuti nella relazione previsionale e programmatica e nell’ambito delle disponibilità del proprio bilancio:
a) attiva collaborazioni in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive nonché con istituti universitari ed organismi scientifici;
b) costituisce associazioni e fondazioni o vi aderisce, nei casi e con le modalità previsti dalla legge;
c) partecipa ad organismi nazionali e sopranazionali di raccordo e di collaborazione tra assemblee elettive e tra regioni.
2. L’Ufficio di presidenza, nella proposta di rendiconto, relaziona al Consiglio regionale sulle attività svolte e sugli atti assunti ai sensi del comma 1.
3. L’Assemblea legislativa, per le analisi socio-economiche a supporto delle proprie funzioni, utilizza anche una specifica articolazione istituita nell’ambito dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 13 marzo 2008, n. 14 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 60.

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Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.

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Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 63.

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Comma inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 64.

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Comma così sostituito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 64.

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Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 65.

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Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 66.

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Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 67.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 68.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 100.

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Parole così sostituite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 2.

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Comma inserito con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 3.

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Parole inserite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 7.

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Lettera inserita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 71.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 71.

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Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 4 luglio 2014, n. 36 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 2.

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Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 2.

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Parola inserita con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 3.

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Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 3.

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Comma inserito con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 4.

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Parola inserita con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 5.

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Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 6.

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Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 8.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r.28 dicembre 2015, n. 82 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 25 .

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Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 17 .

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Periodo così sostituito con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.