Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 26
-Relazioni sindacali
1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali sono esercitate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, mediante il confronto preventivo con la Giunta regionale circa i principi generali per l’armonizzazione delle politiche del personale, in particolare per i profili attinenti al trattamento economico.
2. Il segretario generale gestisce le relazioni sindacali secondo gli indirizzi dell’Ufficio di presidenza.
3. La contrattazione collettiva decentrata è gestita autonomamente.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.