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Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4

Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008

Art 13 bis
1. I termini previsti da disposizioni regionali relativi a procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale e degli organismi ad esso afferenti, sono sospesi per i giorni per i quali l'Ufficio di presidenza delibera la chiusura degli uffici. Sono conseguentemente sospesi, per i medesimi giorni, anche i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale direttamente connessi, per previsione normativa, ai suddetti procedimenti amministrativi di competenza consiliare.
2. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza di cui al comma 1, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
3. Sono fatte salve le specifiche disposizioni di legge e di regolamento relative a maggiori sospensioni di termini previste per determinati provvedimenti.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 13 marzo 2008, n. 14 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 60.

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Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.

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Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 63.

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Comma inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 64.

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Comma così sostituito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 64.

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Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 65.

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Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 66.

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Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 67.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 68.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 100.

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Parole così sostituite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 2.

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Comma inserito con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 3.

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Parole inserite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 7.

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Lettera inserita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 71.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 71.

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Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 4 luglio 2014, n. 36 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 2.

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Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 2.

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Parola inserita con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 3.

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Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 3.

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Comma inserito con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 4.

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Parola inserita con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 5.

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Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 6.

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Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 8.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r.28 dicembre 2015, n. 82 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 25 .

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Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 17 .

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Periodo così sostituito con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.