Menù di navigazione

Legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3

Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO). (20)

Legge parzialmente abrogata con l.r. 14 dicembre 2017, n. 74, art. 23.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 8 febbraio 2008

CAPO II
- Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO)
Art. 14
- Compiti del commissario straordinario, piano di ricognizione
1. Il commissario straordinario cura la gestione ordinaria del CSPO fino alla data del 30 giugno 2008.
2. Al fine di predisporre gli atti propedeutici al subentro dell’ISPO nelle funzioni del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO) ed alla gestione liquidatoria del CSPO, il commissario straordinario, avvalendosi delle strutture operative del Centro e delle strutture organizzative dell’azienda unità sanitaria locale 10, adotta tutti i provvedimenti necessari per l’elaborazione di un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica del Centro.
3. Il piano di ricognizione di cui al comma 1 contiene:
a) l’individuazione dei contratti in essere, con indicazione di quelli idonei ad essere trasferiti all’istituendo ISPO;
b) l’accertamento della dotazione patrimoniale del Centro, comprensiva dei beni mobili ed immobili utilizzati dal CSPO trasferibili all’istituendo ISPO;
c) l’accertamento della dotazione di personale e l’individuazione delle categorie e dei profili professionali adeguati a costituire la dotazione di personale dell’istituendo ISPO, d’intesa con il direttore generale di quest’ultimo Istituto.
4. Il commissario straordinario presenta per l’approvazione il piano di ricognizione alla Giunta regionale entro il 31 maggio 2008.
5. La Giunta regionale con propria deliberazione da adottarsi entro il 30 giugno 2008 approva il piano di ricognizione ed individua la dotazione di beni e personale da assegnare all’ISPO ed i rapporti nei quali l’ISPO succede al CSPO ai sensi dell’articolo 19.
Art. 15
- Gestione liquidatoria del CSPO e nomina del commissario liquidatore
1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto da adottarsi entro il 1° luglio 2008, dichiara aperta la gestione liquidatoria del CSPO e nomina un commissario liquidatore con le procedure di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
2. Nella gestione liquidatoria confluiscono tutte le passività e le attività riferibili al CSPO e non confluite nell’istituendo ISPO, nonché i rapporti relativi al contenzioso in corso, sia giudiziale che stragiudiziale.
Art. 16
- Compiti del commissario liquidatore, bilancio di liquidazione
1. Il commissario liquidatore accerta la legittimità dei debiti rilevati al 30 giugno 2008 e redige il bilancio di liquidazione, dopo aver reso pubblica la fase di liquidazione e previsto un congruo termine a tutela dei creditori.
2. Il commissario liquidatore effettua l’accertamento del contenzioso in corso, sia giudiziale che stragiudiziale, ed assume la rappresentanza legale della gestione liquidatoria.
3. Il bilancio di liquidazione è presentato alla Giunta regionale entro il termine indicato nel decreto di nomina. La Giunta regionale approva il bilancio di liquidazione e può impartire direttive per lo svolgimento della gestione liquidatoria.
4. Il commissario liquidatore, sulla base del bilancio di liquidazione, adotta gli atti inerenti i pagamenti e le riscossioni.
Art. 17
- Fondo per la liquidazione del passivo risultante dal bilancio di liquidazione
1. Per le attività connesse alla gestione liquidatoria del soppresso CSPO è istituito un apposito fondo, nel quale confluiscono le risorse di cui all’articolo 21, comma 1 ed i crediti riscossi ai sensi dell’articolo 15, comma 2.
2. Il fondo è destinato alla liquidazione di tutti i debiti e delle passività riferibili al CSPO ed alla copertura di tutte le spese relative alla gestione liquidatoria, ivi comprese quelle connesse all’esercizio dell’attività commissariale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art.9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 19 giugno 2012, n. 32 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 73.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2016, n. 44 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Legge parzialmente abrogata con l.r. 14 dicembre 2017, n. 74 , art. 23.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.