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Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67

Legge finanziaria per l’anno 2008

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 28 dicembre 2007

Art. 19
- Fondo di rotazione per anticipazioni alle aziende sanitarie
1. Il fondo di rotazione per la erogazione di anticipazioni alle aziende sanitarie di risorse provenienti da alienazioni, di cui all’articolo 24 della l.r. 71/2004 , è prorogato per il triennio 2008/2010.
1 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 71/2004, il termine per la restituzione delle somme concesse in anticipazione all’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze è sospeso fino al 31 dicembre 2016.(19)

Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 38.

(11)

Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50, art. 2.

2. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte, con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata, nella UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la spesa, nella UPB 245 “Strutture tecnologiche sanitarie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica all a l.r. 26 gennaio 2001, n. 2

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 marzo 2000, n. 32

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1999, n. 49

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 6.

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Allegato così sostituito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 38.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.