Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
TITOLO VII
- Disposizioni transitorie e finali
CAPO I
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 84
- Disposizioni transitorie sul giudizio di regolarità e ammissibilità
1. A norma dell’articolo 81, comma 2, dello Statuto, fino alla costituzione del Collegio di garanzia statutaria, le funzioni che la presente legge, in attuazione dell’articolo 78 dello Statuto, affida a tale organo sono svolte dal Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio in un’apposita seduta ai fini del giudizio sulla regolarità e sull'ammissibilità del referendum nel rispetto dei termini previsti dalla presente legge.
3. Il Consiglio regionale decide sull'ammissibilità del referendum con votazione per appello nominale.
4. Il referendum è dichiarato ammissibile:
a) se il Consiglio regionale ne dichiara l’ammissibilità mediante mozione motivata, approvata a maggioranza ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto;
b) se, entro sessanta giorni dal deposito di cui all’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 50, il Consiglio regionale non si pronuncia espressamente.
Art. 84 bis
- Sospensione di termini(2)
1. Dal 1° settembre 2010, il decorso dei termini di cui all’articolo 26, comma 1, e all’articolo 33, comma 1, è sospeso nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto.
Art. 84 ter
- Sospensione dei termini per chiusura estiva del Consiglio regionale(27)
1. Salvo i casi previsti all’articolo 84 bis, i termini, di competenza consiliare, previsti dalla presente legge, sono sospesi per i giorni del mese di agosto per i quali è disposta la chiusura degli uffici consiliari. Le date di chiusura degli uffici sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
2. In particolare sono sospesi i termini dei procedimenti previsti:
a) dall’articolo 2, comma 1;
b) dall’articolo 7, comma 4;
c) dall’articolo 9, comma 1;
d) dall’articolo 10, comma 6;
e) dall’articolo 23, comma 1;
f) dall’articolo 31, comma 2 e 7;
g) dall’articolo 36, comma 4;
h) dall’articolo 52, comma 4;
i) dall’articolo 56, comma 2;
l) dall’articolo 59, comma 1.
Art. 84 quater
Rimborso spese referendum di fine anno 2023 (34)
1. Al rimborso delle spese per i referendum consultivi per la fusione di comuni che si svolgono nel 2023 si provvede nell’anno 2024, con le modalità previste dall’articolo 82, comma 3 bis.
Art. 85
- Abrogazioni
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto);
b) legge regionale 19 giugno 1989, n. 40 (Modifiche alla l.r. 2 marzo 1976, n. 12 “Norme sui referendum previsti dallo Statuto”);
c) legge regionale 6 febbraio 2004, n. 9 (Norme per lo svolgimento del referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e modifiche alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 “Norme sui referendum previsti dallo Statuto”);
d) legge regionale 23 dicembre 2004, n. 73 (Norme per lo svolgimento del referendum consultivo in attuazione dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione contestualmente alle elezioni regionali. Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 “Norme sui referendum previsti dallo Statuto”);
e) legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 (Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell’articolo 123, terzo comma, della Costituzione );
f) legge regionale 15 novembre 2004, n. 60 (Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 “Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione ”);
g) legge regionale 24 novembre 2004, n. 66 (Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 "Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione ").
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.