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Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

CAPO I
- Disposizioni comuni e finanziarie
Art. 76
- Assistenza ai promotori dei referendum
1. I promotori dell’iniziativa referendaria che intendono presentare una richiesta di referendum ai sensi dei titoli III, IV della presente legge possono chiedere, ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto:
a) all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti nella redazione del quesito referendario e della relazione illustrativa che lo accompagna;
b) all’Ufficio elettorale della Giunta regionale i dati e le informazioni necessarie per la formulazione del quesito referendario di cui all’articolo 51;
c) all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la stampa dei fogli per la raccolta delle firme in un numero non superiore al doppio dei fogli necessari per la raccolta del numero minimo di firme richieste ai sensi degli articoli 75 e 76 dello Statuto;
d) all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme ai sensi dell’articolo 30.
2. La verifica dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste di un comune della Regione è a carico della Regione stessa che può, nel rispetto della riservatezza dei dati personali:
a) verificare mediante consultazione diretta per via telematica degli archivi dei comuni certificanti;
b) richiedere la verifica ai comuni stessi, che rispondono entro quarantotto ore dalla relativa richiesta; in tal caso comune e Regione procedono via fax e con qualunque mezzo telematico o informatico.
3. Al fine di consentire la verifica di cui al comma 2, i promotori dei referendum raggruppano le firme dei sottoscrittori per comune di iscrizione nelle liste elettorali.
Art. 77
- Termini e depositi
1. Tutti i termini di cui alla presente legge, qualora scadano in un giorno festivo, si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.
2. I depositi e i ritiri dei documenti presso gli uffici regionali e il Collegio di garanzia previsti nella presente legge si effettuano in un giorno lavorativo per gli uffici regionali, dalle ore nove alle ore tredici.
Art. 78
- Disposizioni di raccordo dei referendum regionali con altre consultazioni
1. Se nel corso dell’anno sono indetti referendum nazionali, elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato o elezioni amministrative, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro dell’interno, può disporre che le consultazioni sui referendum regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali o alle elezioni amministrative, fissando la data e modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dagli articoli 13 e 34, comma 3.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 restano valide, per quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento dei referendum ed espressamente individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Quando i referendum regionali si effettuano contestualmente a referendum nazionali, a elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato, o a elezioni amministrative, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legislazione statale e dal presente articolo.
4. Le operazioni di scrutinio concernenti i referendum regionali sono effettuate dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti la consultazione nazionale.
Art. 79
- Ordine di scrutinio in caso di svolgimento contestuale dei referendum regionali
1. In caso di svolgimento contestuale dei referendum previsti dalla presente legge, sono effettuate per prime le operazioni di scrutinio relative al referendum di cui al titolo II, seguite dalle operazioni di scrutinio di cui al titolo III, dalle operazioni di scrutinio di cui al titolo IV e infine dalle operazioni di scrutinio di cui al titolo V.
Art. 80
- Propaganda e accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie
1. La propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione; ad essa si applicano le disposizioni contenute nella Sito esternolegge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), da ultimo modificata dal Sito esternodecreto-legge 13 maggio 1999, n. 131 (Disposizioni urgenti in materia elettorale) convertito dalla Sito esternolegge 13 luglio 1999, n. 225 (Conversione in legge, con modificazioni, del Sito esternod.l. 13 maggio 1991, n. 131 , recante disposizioni urgenti in materia elettorale).
2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della Sito esternol. 212/1956 ai partiti o gruppi politici che partecipino direttamente alla competizione elettorale, si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Consiglio regionale e ai promotori del referendum, questi ultimi considerati un unico soggetto.
3. Ai fini dell'applicazione della Sito esternol. 212/1956 , in ogni caso è rivolta istanza al comune entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.
4. L’accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie è disciplinato dalla Sito esternolegge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), come modificata dalla Sito esternolegge 6 novembre 2003, n. 313 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali).
Art. 81
- Contributo per l’autenticazione delle firme
1. La Regione eroga un euro per ogni firma raccolta fino al raggiungimento del numero minimo prescritto di firme autentiche, previsto dalla presente legge, per ogni tipologia di referendum.
2. Per i referendum abrogativo e consultivo il contributo è erogato qualora:
a) non sia stata dichiarata la inammissibilità della proposta ai sensi degli articoli 27 e 52;
b) nel caso di referendum abrogativo, oltre al requisito di cui alla lettera a), sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.
3. A tal fine i promotori depositano, insieme alla proposta, una richiesta scritta al Presidente della Giunta regionale contenente l'indicazione del nome e cognome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.
Art. 82
- Disposizioni finanziarie
1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione.
2. Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni e quelle relative alle competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione.
3. Con atto del dirigente della struttura regionale competente sono fissate le voci e i relativi tetti massimi di spesa rimborsabili ai sensi del comma 2.
3 bis. Per il rimborso delle spese si applicano i commi 2, 3, 3 bis dell’articolo 13 della l.r. 74/2004. (33)

Comma inserito con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 4.

4. Agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse da stanziarsi con la legge di bilancio sulla unità previsionale di base (UPB) 131 “Attività di carattere istituzionale – spese correnti.”
Art. 83
- Norma finanziaria per il caso di svolgimento contestuale di referendum
1. Le operazioni relative ai referendum regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive a carico della Regione nella misura stabilita dall’Sito esternoarticolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione), modificata dalla Sito esternolegge 16 aprile 2002, n. 62 (Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 20.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 4.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 5.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 6.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 7.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.