Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
CAPO III
- Svolgimento contestuale del referendum con le elezioni regionali
Art. 72
- Ambito applicativo
1. Il presente capo disciplina lo svolgimento del referendum consultivo per l’istituzione dei nuovi comuni che abbia luogo contestualmente alle consultazioni per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, di seguito denominate “elezioni regionali”.
2. In caso di contestuale svolgimento del referendum di cui al presente titolo e delle elezioni regionali, si applicano in quanto compatibili e in quanto non diversamente previsto in questo capo, le disposizioni di cui al titolo IV, capo I, della presente legge.
Art. 73
- Notizia della votazione agli elettori e uffici elettorali di sezione
1. Il termine entro il quale i sindaci provvedono a dare notizia agli elettori mediante pubblica affissione dei manifesti della consultazione referendaria è il medesimo delle elezioni regionali cui è abbinato.
2. Gli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni regionali svolgono anche le operazioni inerenti il referendum consultivo.
Art. 74
- Orari di votazione e scrutinio
1. L’orario di apertura degli uffici elettorali di sezione è quello previsto per le elezioni regionali.
2. Lo spoglio delle schede elettorali relative al referendum è effettuato successivamente a quello delle elezioni regionali.
Art. 75
- Ufficio centrale circoscrizionale
1. L’ufficio centrale circoscrizionale di cui all’articolo 2 della l.r. 74/2004 svolge le funzioni dell’ufficio circoscrizionale per il referendum di cui agli articoli 65 e 66.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.