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Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

CAPO III
- Richiesta di referendum consultivo da parte degli elettori
Art. 48
- Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 76, comma 1, dello Statuto, lo svolgimento del referendum consultivo è finalizzato a conoscere l’opinione della popolazione regionale su proposte di particolare interesse per la popolazione stessa.
2. Si intendono per proposte di particolare interesse per la popolazione:
a) le proposte attuative di politiche regionali disciplinate da atti di natura legislativa, regolamentare o di programmazione generale, settoriale o intersettoriale, già in vigore;
b) le proposte di politiche in materie di competenza regionale e collegate all’esercizio di poteri nella disponibilità degli organi regionali.
3. Le sottoscrizioni per la richiesta di referendum consultivo nelle ipotesi di cui al comma 2 sono raccolte per almeno due terzi in almeno sei province della Regione.
Art. 49
- Titolari dell’iniziativa referendaria
1. In attuazione dell’articolo 76, comma 1, dello Statuto, il referendum consultivo su proposte di particolare interesse per la popolazione è indetto quando ne facciano richiesta trentamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Toscana.
Art. 50
- Presentazione del quesito referendario
1. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo si applicano, per quanto non previsto dal presente capo e in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, capi I, II e III della presente legge.
2. Il testo del quesito referendario è sottoscritto da non meno di millecinquecento e non più di tremila elettori.
3. La relazione illustrativa di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b) contiene anche le motivazioni del quesito referendario.
Art. 51
- Quesito referendario
1. Nell’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 2, lettera a) il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è così formulato: “Siete favorevoli alla proposta attuativa della politica regionale volta a…” seguito dalla data, numero e titolo dell’atto in cui è indicata.
2. Nell’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 2, lettera b) il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è così formulato: “Siete favorevoli alla proposta o politica regionale volta a…”.
3. Il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è formulato in modo sintetico e in modo tale che la risposta sia “si” o “no”.
Art. 52
- Verifica di ammissibilità
1. Il Collegio di garanzia decide sull’ammissibilità del quesito referendario e si pronuncia espressamente e motivatamente in merito:
a) al rispetto dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 46 e 48, comma 3;
b) alla chiarezza del quesito;
c) alla omogeneità delle questioni oggetto del quesito.
2. I delegati hanno diritto di intervenire alla seduta in cui il Collegio di garanzia esamina l’ammissibilità del quesito per essere ascoltati ed illustrare il quesito referendario prima che il Collegio adotti la propria decisione. In tale sede i delegati possono produrre relazioni e documenti del cui esame il Collegio di garanzia dà conto nelle premesse della decisione. Il Collegio di garanzia può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.
3. Il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui al comma 2, apporta al quesito referendario le correzioni necessarie affinché esso sia formulato in termini semplici e chiari e conformi all’articolo 51.
4. Il Collegio di garanzia comunica, entro cinque giorni dall’adozione, la propria decisione ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che nei successivi dieci giorni ne dispone la pubblicazione integrale sul b.u.r.t.
5. La decisione di ammissibilità è pubblicata unitamente al quesito.
6. La decisione di inammissibilità conclude il procedimento.
Art. 53
- Modifiche intervenute prima della verifica di ammissibilità
1. Qualora, prima della verifica di ammissibilità del quesito ai sensi dell’articolo 52, la proposta di legge di cui all’articolo 47 sia ritirata ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, o gli atti che disciplinano le politiche di cui all’articolo 48, comma 2, lettera a) siano abrogati o modificati, il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui al comma 2, può riformulare il quesito.
2. I delegati, a seguito della riformulazione del quesito ai sensi del comma 1, possono ritirare con atto scritto la presentazione del quesito e quindi contestualmente rinunciare a dar corso all’iniziativa referendaria.
3. I delegati comunicano l’atto di cui al comma 2:
a) al Collegio di garanzia;
b) ai sottoscrittori mediante pubblicità su uno o più quotidiani locali.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 20.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 4.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 5.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 6.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 7.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.