Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
CAPO V
- Effetti
Art. 43
- Dichiarazione di avvenuta abrogazione
1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara l’avvenuta abrogazione della legge o del regolamento.
2. Il decreto è pubblicato, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui all’articolo 41, comma 6, sul b.u.r.t. e l’abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, nel decreto di cui al comma 1, può ritardare, indicandone espressamente i motivi, l’entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 2.
Art. 44
- Risultato del referendum contrario all’abrogazione
1. Qualora il risultato del referendum sia contrario all’abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui all’articolo 41, comma 6, dall’Ufficio centrale regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato sul b.u.r.t.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.