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Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

CAPO II
- Verifica di regolarità e di ammissibilità
Art. 26
- Verifica di regolarità
1. Entro quaranta giorni lavorativi (9)

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 6.

dalla trasmissione del verbale, il Collegio di garanzia si pronuncia espressamente e motivatamente in merito alla regolarità delle firme e all’ammissibilità del quesito a norma dell’articolo 78 dello Statuto.
2. Il Collegio di garanzia verifica che almeno duemila delle firme di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a) siano regolarmente autenticate e che per ciascun sottoscrittore risulti l’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.
3. Il Collegio di garanzia, entro il termine di cui al comma 1, contesta eventuali irregolarità ai delegati, che possono sanarle entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. Se la verifica di regolarità risulta negativa, il Collegio di garanzia, con apposito verbale, dichiara improcedibile la richiesta di referendum e il procedimento è concluso. Il verbale è comunicato entro due giorni al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t., al Presidente del Consiglio regionale e ai delegati.
5. Se la verifica di regolarità risulta positiva, il Collegio di garanzia ne dà comunicazione ai delegati indicando loro, con almeno cinque giorni di anticipo, la data della seduta in cui sarà esaminata l’ammissibilità del quesito.
Art. 27
- Verifica di ammissibilità
1. Il Collegio di garanzia si pronuncia sull’ammissibilità del quesito in relazione:
a) all’oggetto materiale del referendum, e a tal fine verifica che il quesito riguardi leggi e regolamenti regionali;
b) al rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’articolo 20;
c) alla chiarezza ed univocità della formulazione del quesito;
d) alla omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.
2. I delegati hanno diritto di intervenire alla seduta in cui viene esaminata l’ammissibilità del quesito per essere ascoltati ed illustrare il quesito referendario prima che il Collegio adotti la propria decisione. In tale sede, i delegati possono produrre relazioni e documenti del cui esame il Collegio di garanzia dà conto nelle premesse della decisione. Il Collegio di garanzia può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o acquisire ulteriori elementi di valutazione.
3. In relazione ai requisiti di cui al comma 1, lettera c) il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui al comma 2, apporta al quesito referendario le correzioni necessarie affinché esso sia formulato in modo chiaro ed univoco.
4. Il Collegio di garanzia comunica la propria decisione, entro cinque giorni dall’adozione, ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale che, nei successivi dieci giorni, ne dispone la pubblicazione integrale sul b.u.r.t.
5. La decisione di ammissibilità è pubblicata unitamente al quesito.
6. La decisione di inammissibilità conclude il procedimento.
Art. 28
- Concentrazione di richieste referendarie
1. Il Collegio di garanzia, nei termini di cui all’articolo 26, comma 1, può disporre, sentiti i delegati con la procedura di cui all’articolo 27, comma 2, la concentrazione in un unico quesito referendario delle diverse richieste che presentano uniformità e analogia di materia.
2. Il Collegio di garanzia comunica la propria decisione, entro cinque giorni dall’adozione, ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale che, nei successivi dieci giorni, ne dispone la pubblicazione integrale sul b.u.r.t., unitamente al quesito.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 20.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 4.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 5.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 6.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 7.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.