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Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

CAPO I
- Iniziativa
Art. 19
- Titolari dell’iniziativa referendaria
1. In attuazione dell’articolo 75 dello Statuto, il referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale è indetto quando ne facciano richiesta quarantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Toscana.
Art. 20
- Limiti di ammissibilità
1. Non sono sottoposti a referendum abrogativo:
a) lo Statuto della Regione Toscana;
b) i regolamenti interni degli organi regionali;
c) le leggi di bilancio e tributarie e i relativi regolamenti attuativi;
d) le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali conclusi dallo Stato e dalla Regione Toscana e delle intese con altre regioni e i relativi regolamenti attuativi;
e) le leggi e i regolamenti la cui abrogazione comporterebbe l’inadempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
f) le leggi e i regolamenti che disciplinano la formazione e il funzionamento degli organi previsti dallo Statuto e degli istituti di cui agli articoli 74, 75 e 76 dello Statuto, qualora le disposizioni risultanti dall’esito favorevole all’abrogazione non garantiscano il funzionamento o l’operatività degli organi e istituti stessi.
2. L’abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto parti definite, purché di senso compiuto.
3. L’iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale; per iniziativa si intende la presentazione del quesito referendario ai sensi dell’articolo 21.
4. Un quesito che sia stato dichiarato inammissibile non può essere oggetto di iniziativa referendaria prima che sia trascorso un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.
5. Un quesito che sia stato sottoposto a referendum con esito negativo, anche per mancato raggiungimento del quorum di cui all’articolo 75, comma 4, dello Statuto, non può formare oggetto di iniziativa referendaria nel corso della medesima legislatura o comunque non prima di tre anni dalla data della votazione.
Art. 21
- Presentazione del quesito referendario
1. Al fine di esercitare l’iniziativa referendaria, almeno tre elettori della Regione, che assumono la qualità di promotori della proposta di referendum, depositano presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale:
a) il testo del quesito referendario, formulato ai sensi dell’articolo 25, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dell’articolo 32, di non meno di duemila e non più di quattromila elettori della Regione; le firme dei sottoscrittori sono raggruppate per comune di iscrizione nelle liste elettorali;
b) la relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo, con gli estremi di legge o regolamento di cui si chiede la abrogazione. In caso di abrogazione parziale sono indicate e integralmente trascritte le parti del testo della legge o regolamento delle quali si chiede la abrogazione. La relazione contiene la sintesi dell’oggetto del referendum, evidenziando la chiarezza, l’univocità, l’omogeneità e la coerenza delle disposizioni oggetto del referendum.
2. Le richieste di referendum sono depositate in un giorno feriale compreso tra il quindici settembre e il quindici ottobre di ogni anno.
3. I referendum le cui richieste sono presentate fuori dai termini di cui al comma 2 si svolgono nella prima data utile nel rispetto dei tempi previsti dalla presente legge.
Art. 22
- Verbale di deposito
1. Il responsabile del procedimento, individuato dall’Ufficio di presidenza, redige e rilascia in copia ai promotori il verbale che attesta l’avvenuto deposito di cui all’articolo 21, comma 1, indicando il giorno e l’ora. Il verbale, sottoscritto dai promotori e dal responsabile del procedimento, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera a);
b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme;
c) sull’assenza di firme doppie tra le firme di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a);
d) sull’indicazione dei due delegati di cui al comma 2.
2. I promotori indicano, nel verbale di cui al comma 1, i nomi, cognomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di due delegati, scelti fra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum.
3. I due delegati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;
b) intervengono, personalmente o mediante loro rappresentanti designati per iscritto di volta in volta, nelle fasi del procedimento;
c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum.
4. Tutte le comunicazioni ai delegati di cui al comma 2 sono effettuate mediante posta elettronica certificata o, in mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 23
- Trasmissione del verbale
1. Il responsabile del procedimento trasmette il verbale di cui all’articolo 22, entro due giorni dalla sua redazione, al Collegio di garanzia e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.
Art. 24
- Presentazione di più richieste referendarie
1. Le richieste di referendum sono esaminate nell’ordine di presentazione.
2. La verifica di più richieste di referendum presentate contestualmente è effettuata nell’ordine di presentazione.
Art. 25
- Quesito referendario
1. Il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è così formulato: “Volete che sia abrogato/a…”, seguito dalla indicazione della data, numero e titolo della legge o regolamento sul quale è richiesto il referendum abrogativo.
2. In caso di abrogazione parziale, nel quesito sono indicati, oltre a quanto previsto al comma 1, gli articoli o le parti definite di senso compiuto sui quali è richiesto il referendum, e il relativo testo.
3. Il quesito è formulato in termini semplici e chiari e riferito a questioni omogenee e univoche. Le disposizioni oggetto della medesima richiesta di referendum rispondono ai criteri di omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi o regolamentari.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 20.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 4.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 5.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 6.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 7.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.