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Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

Art. 24
- Disposizioni sulle nuove comunità d'ambito, sui piani interprovinciali e sul piano regionale
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi negli ATO di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998 , costituiscono le comunità d’ambito attraverso l’istituzione di un consorzio secondo quanto stabilito all’articolo 25 della presente legge.
2. Fino all’effettiva istituzione delle comunità di ambito di cui al comma 1, continuano ad operare le comunità d’ambito esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge
3. Le comunità d’ambito di cui al comma 1 subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle corrispondenti comunità degli ATO già esistenti. Ad esse fanno capo tutti gli obblighi posti dalla presente legge a carico delle comunità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province approvano il piano interprovinciale dei rifiuti relativamente all’ATO di appartenenza. A tal fine la provincia di cui all’articolo 12, comma 2 della l.r. 25/1998 , dà avvio al procedimento per l’approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. I piani provinciali già vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia fino all’entrata in vigore dei piani interprovinciali dei rifiuti.
6. Fino all’approvazione di un nuovo piano regionale con le procedure di cui all’articolo 10 della l.r. 25/1998 , resta valido il piano regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e i relativi stralci funzionali e tematici.
7. Le comunità d’ambito di cui al comma 1 presentano una relazione semestrale al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e alle province sull’attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 74.

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Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30 , art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.