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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45

Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007

Art. 7
1. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta un regolamento con il quale, in attuazione del presente capo, definisce:
a) i criteri, i parametri, le condizioni e le modalità per l’apprezzamento dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), come specificati all’articolo 3, comma 1;
b) i criteri uniformi per la compilazione delle tabelle parametriche funzionali all’apprezzamento del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b);
c) i criteri per il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) nel caso di IAP in condizione di maternità, ivi compresi i profili relativi alla cura e conciliazione familiare, paternità, malattia professionale o infortunio;
d) le modalità di gestione delle fattispecie di equiparazione dello IAP al coltivatore diretto;
e) le modalità ed i termini, anche temporali, relativi alle situazioni di equiparazione alle condizioni previste per le zone svantaggiate ai sensi della normativa dell’Unione europea;
f) i criteri per la verifica del requisito dell’oggetto sociale delle società agricole, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 Sito esternodel decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e) Sito esternodella l. 7 marzo 2003, n. 38 );
g) i criteri per l’effettuazione dell’attività di vigilanza e controllo ; (17)

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 68.

h) i criteri e le procedure per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 6, comma 2;
i) le modalità di esperimento della procedura conciliativa di cui all’articolo 6, comma 3.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r.3 agosto 2001, n. 34 art. 4.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r.21 marzo 2000, n. 39 art. 18.

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Il testo del comma è riportato in modifica alla l.r.18 aprile 1995, n. 69 art. 6.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 marzo 2000, n. 23 art. 3.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 gennaio 1989, n. 10 art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 17.

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Lettera abrogata con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Comma così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Comma aggiunto con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 66.

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Parole così sostituite con l.r.23 febbraio 2016, n. 14 , art. 67.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 68.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 69.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.