Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007
Art. 7
- Regolamento regionale(13)
1. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta un regolamento con il quale, in attuazione del presente capo, definisce:
a) i criteri, i parametri, le condizioni e le modalità per l’apprezzamento dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), come specificati all’articolo 3, comma 1;
b) i criteri uniformi per la compilazione delle tabelle parametriche funzionali all’apprezzamento del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b);
c) i criteri per il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) nel caso di IAP in condizione di maternità, ivi compresi i profili relativi alla cura e conciliazione familiare, paternità, malattia professionale o infortunio;
d) le modalità di gestione delle fattispecie di equiparazione dello IAP al coltivatore diretto;
e) le modalità ed i termini, anche temporali, relativi alle situazioni di equiparazione alle condizioni previste per le zone svantaggiate ai sensi della normativa dell’Unione europea;
f) i criteri per la verifica del requisito dell’oggetto sociale delle società agricole, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e) della l. 7 marzo 2003, n. 38 );
g) i criteri per l’effettuazione dell’attività di vigilanza e controllo ; (17)
h) i criteri e le procedure per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 6, comma 2;
i) le modalità di esperimento della procedura conciliativa di cui all’articolo 6, comma 3.
Note del Redattore:
Regolamento regionale18 febbraio 2008, n. 6/R , abrogato e sostituito con Regolamento regionale 6 settembre 2017, n. 49/R .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.