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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45

Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007

Art. 5
1. Il soggetto presenta la richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP alla Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), dichiarando sotto la propria responsabilità, ai sensi Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , il possesso dei requisiti ai sensi dell’articolo 3, oppure l’impegno a realizzarli ai sensi dell’articolo 4.
2. L’ARTEA iscrive il soggetto nell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), in una sezione specifica per gli imprenditori agricoli professionali.
3. L’ARTEA comunica, tramite il proprio sistema informativo, alla competente struttura della Giunta regionale (15)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 66.

l’iscrizione del soggetto ai fini della verifica a campione delle iscrizioni, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, non regolarizzabile, l’ARTEA procede alla cancellazione, con effetto retroattivo, dell’iscrizione.
4. L’iscrizione nell’anagrafe regionale delle aziende agricole certifica il possesso della qualifica di IAP, con effetti che decorrono dalla data di presentazione della richiesta. Gli IAP cui la qualifica è attribuita in via provvisoria sono iscritti con apposita annotazione.
4 bis. Il soggetto riconosciuto IAP, anche ai sensi dell’articolo 4, presenta richiesta di cancellazione dell’iscrizione di cui al comma 2, ad ARTEA entro centoventi giorni dalla data in cui l’atto o la circostanza che ha determinato la perdita dei requisiti di cui all’articolo 2, ha avuto esito definitivo. (6)

Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 15.


Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r.3 agosto 2001, n. 34 art. 4.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r.21 marzo 2000, n. 39 art. 18.

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Il testo del comma è riportato in modifica alla l.r.18 aprile 1995, n. 69 art. 6.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 marzo 2000, n. 23 art. 3.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 gennaio 1989, n. 10 art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 17.

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Lettera abrogata con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Comma così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Comma aggiunto con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 66.

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Parole così sostituite con l.r.23 febbraio 2016, n. 14 , art. 67.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 68.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 69.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.