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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45

Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007

Art. 3
- Riconoscimento della qualifica di IAP
1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di IAP:
a) per la realizzazione del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) il soggetto deve assolvere, in base al proprio titolo di studio, formativo o professionale, o all’esperienza professionale maturata, ad una delle condizioni tra quelle stabilite nel regolamento di cui all’articolo 7;
b) per la realizzazione del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) il soggetto fa riferimento: per le attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura e di allevamento di animali, alle tabelle parametriche adottate dalla Regione (14)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 65.

nel rispetto dei criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 7; per le altre attività agricole, ai criteri e parametri indicati nel regolamento di cui all’articolo 7;
c) per la realizzazione del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) il soggetto fa riferimento alla propria situazione reddituale, rilevata in base ai criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 7.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r.3 agosto 2001, n. 34 art. 4.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r.21 marzo 2000, n. 39 art. 18.

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Il testo del comma è riportato in modifica alla l.r.18 aprile 1995, n. 69 art. 6.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 marzo 2000, n. 23 art. 3.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 gennaio 1989, n. 10 art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 17.

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Lettera abrogata con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Comma così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Comma aggiunto con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 66.

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Parole così sostituite con l.r.23 febbraio 2016, n. 14 , art. 67.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 68.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 69.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.