Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007
Art. 2
- Definizione di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale
1. E’ imprenditore o imprenditrice agricolo professionale (IAP) il soggetto che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
a) possiede conoscenze e competenze professionali adeguate;
b) dedica alle attività agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo;
c) ricava dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) sono ridotti alla percentuale del 25 per cento nel caso in cui il soggetto operi nelle zone svantaggiate, definite ai sensi della normativa dell’Unione europea.
Note del Redattore:
Regolamento regionale18 febbraio 2008, n. 6/R , abrogato e sostituito con Regolamento regionale 6 settembre 2017, n. 49/R .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.