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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45

Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007

Art. 19
- Norme transitorie
1. Le dichiarazioni di possesso di requisiti, eventualmente rese dagli imprenditori agricoli non oltre sei mesi prima dell’entrata in vigore della presente legge, nell’ambito della documentazione necessaria per l’accesso ai benefici in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, restano valide anche ai fini del conseguimento della qualifica di IAP, a condizione che rispondano pienamente ai requisiti soggettivi e oggettivi definiti dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 7.
2. Entro il 31 dicembre 2008 le persone fisiche che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte all'albo provinciale di cui alla l.r. 6/1994, nella seconda sezione e relativa sottosezione, e la cui azienda è iscritta all'anagrafe regionale delle aziende agricole, possono richiedere all'ARTEA il riconoscimento della qualifica di IAP, unicamente facendo valere la predetta iscrizione.(7)

Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 16.

3. L’ARTEA iscrive d’ufficio nell’anagrafe regionale delle aziende agricole i soggetti che, anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, risultano in possesso di un’attestazione o certificazione rilasciata dalla provincia, con cui è stata riconosciuta la qualifica di IAP ai sensi del Sito esternod.lgs. 99/2004 .
4. Per l’apprezzamento del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), fino all’adozione dei parametri ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), continuano ad applicarsi gli strumenti utilizzati in vigenza della l.r. 6/1994 .

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r.3 agosto 2001, n. 34 art. 4.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r.21 marzo 2000, n. 39 art. 18.

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Il testo del comma è riportato in modifica alla l.r.18 aprile 1995, n. 69 art. 6.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 marzo 2000, n. 23 art. 3.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 gennaio 1989, n. 10 art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 17.

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Lettera abrogata con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Comma così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Comma aggiunto con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 66.

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Parole così sostituite con l.r.23 febbraio 2016, n. 14 , art. 67.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 68.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 69.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.