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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45

Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007

CAPO III
- Competitività ed integrità aziendale
Art. 8
- Redditività dell’azienda agricola
1. Ai fini della definizione delle politiche regionali di intervento, anche in attuazione delle politiche comunitarie, in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, si considera redditiva l’azienda agricola che risponde ai requisiti definiti in un apposito regolamento regionale, adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
- Conservazione dell’integrità aziendale
1. Ai fini dell’applicazione della disciplina del compendio unico, di cui all’Sito esternoarticolo 5 bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’Sito esternoarticolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ), nel caso in cui siano necessari più atti di trasferimento per la costituzione del compendio, l’impegno alla predetta costituzione deve essere adempiuto entro tre anni dalla data del rogito del primo atto.
2. Per la costituzione del compendio unico, la redditività dell’azienda agricola è calcolata ai sensi dell’articolo 8.
Art. 10
- Funzioni amministrative
1. La Regione (18)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 69.

effettua l’accertamento della redditività dell’azienda agricola, comunicandone gli esiti all’ARTEA.
2. L’ARTEA registra gli elementi e i dati sulla redditività nell’anagrafe regionale delle aziende agricole.
3. La competente struttura della Giunta regionale (18)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 69.

rilascia la preventiva autorizzazione e la successiva certificazione ai fini della costituzione del compendio unico.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r.3 agosto 2001, n. 34 art. 4.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r.21 marzo 2000, n. 39 art. 18.

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Il testo del comma è riportato in modifica alla l.r.18 aprile 1995, n. 69 art. 6.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 marzo 2000, n. 23 art. 3.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 gennaio 1989, n. 10 art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 17.

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Lettera abrogata con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Comma così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Comma aggiunto con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 66.

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Parole così sostituite con l.r.23 febbraio 2016, n. 14 , art. 67.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 68.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 69.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.