Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38
Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima,
del 18 luglio 2007
Art. 6
Comitato di indirizzo
1. Per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio è istituito un Comitato di indirizzo, con funzioni consultive e di proposta.
2. Il Comitato di indirizzo esprime in particolare indirizzi, pareri e proposte per la programmazione delle attività dell’Osservatorio, secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera a).
3. Il Comitato di indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per cinque anni. Il Comitato è presieduto dal dirigente responsabile dell’Osservatorio ed è composto da:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sicurezza del lavoro;
b) un rappresentante delle aziende sanitarie della Toscana, designato dal direttore della direzione competente;
c) un rappresentante dei comuni, un rappresentante delle province e un rappresentante delle unioni di comuni della Toscana, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
d) un rappresentante del sistema camerale toscano, designato dall’Unione regionale delle camere di commercio della Toscana;
e) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali e un rappresentante delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale, designati dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ); f) un rappresentante della Commissione regionale delle professioni istituita dalla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali); 3 bis. Le designazioni devono pervenire all’Osservatorio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il suddetto termine, si procede alla nomina del Comitato con le designazioni di almeno cinque membri, ad esclusione del dirigente di cui al comma 3, lettera a). (69)Comma inserito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18, art. 12.
4. Sulla base di apposite intese tra il Presidente della Giunta regionale e le relative amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo:
a) un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) un rappresentante dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
d) un rappresentante dell’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);
e) un rappresentante delle casse edili;