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Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38

Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 18 luglio 2007

Art. 12
1. La Regione provvede, avvalendosi dell’Osservatorio, alla elaborazione di un prezzario di riferimento per le stazioni appaltanti ed a supporto degli operatori e della qualificazione dell’intero sistema.
2. Il prezzario regionale relativo ai contratti di lavori pubblici è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province o ad altri ambiti territoriali omogenei, compreso l’ambito regionale. Analoga articolazione può essere adottata anche per il prezzario regionale relativo a contratti di servizi e forniture.
3. Il prezzario di cui al comma 1, elaborato nel rispetto delle disposizioni di cui al Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi posti a base di appalto, nonché per le valutazioni relative all’anomalia delle offerte. Qualora le stazioni appaltanti intendano discostarsene ne forniscono motivazione.
4. Il prezzario evidenzia i costi unitari utili al calcolo dell’incidenza del costo della manodopera, risultante dalle tabelle di cui all’Sito esternoarticolo 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016 e, in mancanza, dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, ed è comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali ed ogni altro onere connesso. Il prezzario evidenzia inoltre gli oneri aziendali per la sicurezza e gli oneri socio ambientali.
5. Il prezzario è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è aggiornato con periodicità annuale. Le modalità di formazione, validazione e aggiornamento del prezzario sono definite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera a), numero 4).
5 bis. Ai fini dell’aggiornamento del prezzario di cui al comma 1, è istituita la Commissione istituzionale prezzi (CIP) della Toscana, competente per l’intero territorio regionale, con funzioni consultive e di supporto. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina le attività e le modalità di funzionamento della CIP, anche mediante comitati tecnici di cui fanno parte gli stessi membri della CIP o loro delegati in possesso di competenze specifiche in materia. (74)

Comma aggiunto con l.r. 14 settembre 2022, n. 30, art. 1.

5 ter. La CIP è composta, oltre che dal dirigente responsabile del settore competente per materia o da suo delegato, che la presiede:
a) da uno dei direttori generali delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale o un suo delegato, individuato dal Direttore della direzione regionale competente in materia di sanità;
b) uno dei Soprintendenti delle Soprintendenze all'Archeologia, belle arti e paesaggio per le province della Toscana o un suo delegato, individuato dal Segretario regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Toscana, previa intesa con le competenti autorità statali;
c) il legale rappresentante del Provveditorato alle opere pubbliche Toscana, Marche e Umbria o suo delegato, previa intesa con le competenti autorità statali;
d) il legale rappresentante dell’Associazione regionale dei comuni (ANCI) Toscana o suo delegato;
e) il legale rappresentante di Unione delle province (UPI) Toscana o suo delegato;
f) il legale rappresentante della Città metropolitana di Firenze o suo delegato;
g) il legale rappresentante dell’Unione regionale delle camere di commercio della Toscana o suo delegato, previa intesa con la stessa;
h) il legale rappresentante dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) Toscana o suo delegato;
i) il legale rappresentante dell’Associazione nazionale costruttori di impianti e dei servizi di efficienza energetica-ESCo e facility management (ASSISTAL) Toscana o suo delegato;
j) il legale rappresentante dell’Associazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA) Toscana o suo delegato;
k) il legale rappresentante di Confartigianato imprese Toscana o suo delegato;
l) uno dei legali rappresentanti o suo delegato, designato dai legali rappresentanti dell’Associazione generale cooperative italiane (AGCI) Toscana, della Confederazione cooperative Italiane (Confcooperative) Toscana e della Lega regionale toscana cooperative e mutue (Legacoop) Toscana;
m) il legale rappresentante di Confindustria Toscana o suo delegato;
n) uno dei legali rappresentanti o suo delegato, designato congiuntamente dai legali rappresentanti di Confagricoltura Toscana, Coldiretti Toscana e Confederazione italiana agricoltori (CIA) Toscana;
o) uno dei legali rappresentanti o suo delegato, designato congiuntamente dai legali rappresentanti di Confcommercio Toscana e di Confesercenti Toscana;
p) il legale rappresentante di Confederazione italiana servizi pubblici economici locali (CISPEL) Toscana o suo delegato;
q) il legale rappresentante della rete toscana delle professioni tecniche (RTPT) o suo delegato;
r) il legale rappresentante del Collegio degli ingegneri della Toscana o suo delegato;
s) i legali rappresentanti delle organizzazioni sindacali presenti al tavolo di concertazione generale o loro delegati;
t) il Direttore della Direzione “Difesa del suolo e Protezione civile” o un suo rappresentante individuato ai sensi dell’ articolo 7, comma 1, lettera k), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
u) il Direttore della Direzione “Opere pubbliche” o un suo rappresentante individuato ai sensi dell’ articolo 7, comma 1, lettera k), della l.r. 1/2009 ;
v) il Direttore della Direzione “Mobilità, Infrastrutture e Trasporto pubblico locale” o un suo rappresentante individuato ai sensi dell’ articolo 7, comma 1, lettera k, della l.r. 1/2009 ;
w) il Direttore della Direzione “Ambiente ed Energia” o un suo rappresentante individuato ai sensi dell’ articolo 7, comma 1, lettera k), della l.r. 1/2009 ;
x) il Direttore della Direzione “Agricoltura e Sviluppo rurale” o un suo rappresentante individuato ai sensi dell’ articolo 7, comma 1, lettera k), della l.r. 1/2009 ; (74)

Comma aggiunto con l.r. 14 settembre 2022, n. 30, art. 1.

5 quater. La partecipazione alle sedute della CIP della Toscana e alle sedute dei comitati tecnici è a titolo gratuito, e gli stessi organi collegiali operano validamente in caso di presenza di almeno la metà dei rappresentanti dei soggetti pubblici e di almeno la metà dei rappresentanti dei soggetti privati oltre al Presidente o suo delegato. (74)

Comma aggiunto con l.r. 14 settembre 2022, n. 30, art. 1.

6. L’Osservatorio provvede alla promozione e alla diffusione della conoscenza del prezzario.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 1.

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Periodo prima aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 1. Poi parole soppresse con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Lettera abrogata con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 8.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 9.

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 10.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 10.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 11.

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Periodo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 13.

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Periodo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 16.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 20.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 21.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 22.

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Comma prima inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 22. Poi comma così sostituito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 7.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 23.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 25.

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Numero abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 26.

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Parola soppressa con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 124.

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Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 8.

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Note soppresse.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 106.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 107.

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Articolo prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 55, ed ora abrogato con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 85 , art. 1.

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Articolo prima inserito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 1 , e poi modificato con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 2 . In seguito la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della l.r. 46/2018 , articolo che qui inseriva l'articolo 35 ter, e dell’articolo 2 della l.r. 3/2019 , che ha parzialmente modificato l’articolo 35 ter.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 4.

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Articolo abrogato così sostituito con l.r. 31 ottobre 2018, n. 58 , art. 22.

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Periodo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 2 ; poi l'articolo è dichiarato costituzionalmente illegittimo con la Sito esternosentenza 39/2020 della Corte costituzionale. Vedi anche la nota 58.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 2 ; poi l'articolo è dichiarato costituzionalmente illegittimo con la Sito esternosentenza 39/2020 della Corte costituzionale. Vedi anche la nota 58.

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18 , art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r 29 dicembre 2022, n. 45, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.