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Legge regionale 21 maggio 2007, n. 29

Norme per l’emergenza idrica per l’anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche") e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo).

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 24 maggio 2007

Art. 5
- Disposizioni alle province per l’anno 2007
1. Le province, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza idrica idropotabile di cui all’articolo 1, sulla base dei piani operativi per l’emergenza idrica di cui all’articolo 7 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 , sentite le autorità di bacino, possono procedere:
a) alla sospensione del rilascio di nuove concessioni o autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello idropotabile;
b) alla emanazione dei provvedimenti limitativi di propria competenza, in materia di usi idrici diversi da quello idropotabile. (4)

Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 40.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) alle concessioni ad uso zootecnico per le quali è prescritta la potabilità delle acque;
b) alle concessioni ad uso diverso da quello idropotabile, i cui titolari utilizzino sistemi di risparmio dell'acqua. (4)

Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 40.

3. Le province sono tenute, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite in materia di demanio idrico, a segnalare alla Regione, ovvero, in caso di fenomeno a carattere esclusivamente locale, ai comuni interessati, i dati e le informazioni in loro possesso che possano costituire presupposto per l’emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all’articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 luglio 1995, n. 81

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 dicembre 1998, n. 91

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Comma inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 40.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.