Legge regionale 21 maggio 2007, n. 29
Norme per l’emergenza idrica per l’anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche") e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo).
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 24 maggio 2007
Art. 5
- Disposizioni alle province per l’anno 2007
1. Le province, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza idrica idropotabile di cui all’articolo 1, sulla base dei piani operativi per l’emergenza idrica di cui all’articolo 7 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 , sentite le autorità di bacino, possono procedere:
a) alla sospensione del rilascio di nuove concessioni o autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello idropotabile;
b) alla emanazione dei provvedimenti limitativi di propria competenza, in materia di usi idrici diversi da quello idropotabile. (4)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) alle concessioni ad uso zootecnico per le quali è prescritta la potabilità delle acque;
b) alle concessioni ad uso diverso da quello idropotabile, i cui titolari utilizzino sistemi di risparmio dell'acqua. (4)
3. Le province sono tenute, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite in materia di demanio idrico, a segnalare alla Regione, ovvero, in caso di fenomeno a carattere esclusivamente locale, ai comuni interessati, i dati e le informazioni in loro possesso che possano costituire presupposto per l’emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all’articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.