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Legge regionale 3 maggio 2007, n. 27

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 9 maggio 2007

INDICE

chudere cartella CAPO I- Misure di razionalizzazione delle spese per il personale
chudere cartella SEZIONE I- Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale
Art. 1- Obiettivi
Art. 2- Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Art. 3- Copertura dei posti vacanti
Art. 4- Modalità di attuazione della risoluzione e misura dell’incentivo
Art. 5- Divieti ed incompatibilità
Art. 6- Disposizioni in materia di risparmi
Art. 7- Enti ed organismi dipendenti della Regione
chudere cartella SEZIONE II- Interventi finalizzati al reclutamento di soggetti che hanno già svolto attività lavorativa tramite tipologie contrattuali non a tempo indeterminato
Art. 8- Immissione in ruolo a tempo indeterminato
Art. 9- Riserva di posti e valutazione del servizio prestato non a tempo indeterminato
chudere cartella CAPO II- Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”)
Art. 10- Modifiche all’articolo 14 della l.r. 44/2003
chudere cartella CAPO III- Norme finali
Art. 11- Norma finanziaria
Art. 12- Abrogazione
Art. 13- Entrata in vigore

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 agosto 2003, n. 44.

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Parole soppresse con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 62.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.