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Legge regionale 3 maggio 2007, n. 27

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 9 maggio 2007

CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”)
Art. 10
1. L'articolo 14 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”), è sostituito dal seguente:
1. Gli incarichi previsti dall’articolo 9 e dall’articolo 12, al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura operativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale, possono essere conferiti dal direttore generale della struttura competente in materia di personale, su proposta del direttore generale della struttura di assegnazione, con contratto di diritto privato a tempo determinato. Alla copertura dei posti della dotazione organica della qualifica dirigenziale del Consiglio regionale provvede il direttore generale della struttura competente in materia di personale in conformità alla richiesta del segretario generale del Consiglio regionale di cui all’articolo 24.
2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti in relazione alle funzioni da svolgere tra soggetti in possesso del diploma di laurea conseguito in corso di durata almeno quadriennale, o di laurea specialistica, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale e scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate anche in posizioni dirigenziali o nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private.
3. Il contratto di cui al comma 1 non può avere durata superiore a cinque anni ed è rinnovabile.
4. L'incarico di cui al presente articolo è conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti della Regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo,
secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.
5. I dipendenti regionali possono chiedere di essere collocati in aspettativa qualora vengano assunti a tempo determinato da altri enti pubblici come dirigenti con contratto a tempo determinato o con incarico di alta specializzazione di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388
”.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 agosto 2003, n. 44.

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Parole soppresse con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 62.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.