Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23
Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. (14)
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 maggio 2007
Art. 4
- Parte prima
1. Sono pubblicati nella parte prima del BURT:
a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione ;
b) le leggi e i regolamenti regionali;
c) i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali;
d) il programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti, il documento di programmazione economica e finanziaria, nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
e) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
f) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Toscana o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Toscana, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità di leggi della Regione Toscana e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Toscana;
g) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l’interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per la loro applicazione;
h) le ordinanze degli organi regionali.
h bis) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale connessi alle leggi ed agli atti di cui alla lettera d).(6)
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 5. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.