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Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23

Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. (14)

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 4.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 maggio 2007

Art. 4
- Parte prima
1. Sono pubblicati nella parte prima del BURT:
a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell’Sito esternoarticolo 123 della Costituzione ;
b) le leggi e i regolamenti regionali;
c) i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali;
d) il programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti, il documento di programmazione economica e finanziaria, nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
e) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
f) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Toscana o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Toscana, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità di leggi della Regione Toscana e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Toscana;
g) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l’interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per la loro applicazione;
h) le ordinanze degli organi regionali.
h bis) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale connessi alle leggi ed agli atti di cui alla lettera d).(6)

Lettera aggiunta con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 16.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 4.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 5. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 16.

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Parole aggiunte con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 17.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 118.

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Comma così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 1.

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Lettera abrogata con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 3 , comma 1.

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Parole sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 3 , comma 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 4

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.