Menù di navigazione

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23

Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. (14)

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 4.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 maggio 2007

Art. 17
- Norma finanziaria
1. Le maggiori spese per l’attuazione della presente legge sono stimate in euro 24.000,00 per l’anno 2007 ed euro 216.000,00 per l’anno 2008 da imputare all’unità previsionale di base (UPB) di spesa 713 “Funzionamento della struttura regionale – Spese di investimento” e in euro 36.000,00 per gli anni 2008 e 2009 da imputare alla UPB di spesa 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007/2009.
2. Le minori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge sono stimate in euro 267.000,00 per gli anni 2008 e 2009 e fanno carico alla UPB di entrata 311 “Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione” del bilancio pluriennale 2007/2009.
3. Per la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2007/2009 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
Anno 2008
- in diminuzione:
UPB di spesa 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 327.000,00;
UPB di entrata 311 “Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione”, per euro 267.000,00;
- in aumento
UPB di spesa 713 “Funzionamento della struttura regionale – Spese di investimento”, per euro 60.000,00;
Anno 2009
- in diminuzione:
UPB di spesa 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 267.000,00;
UPB di entrata 311 “Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione”, per euro 267.000,00.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 5. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 118.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 3 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 3 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 4

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.