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Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23

Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. (14)

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 4.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 maggio 2007

Art. 13
- Regole tecniche
1. Le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURT sono fissate in apposito atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, di concerto con la competente struttura del Consiglio regionale, acquisiti i pareri dell’ufficio del BURT e della struttura della Giunta regionale competente in materia di informazione multimediale.
2. Nell’atto di cui al comma 1 sono disciplinate:
a) le modalità per l’invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;
b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l’autenticità e l’integrità;
c) le modalità di archiviazione dei testi pubblicati;
d) le modalità di conservazione dei testi pubblicati;
e) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;
f) le modalità di realizzazione della sezione del sito della Regione dedicata al Bollettino, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili;
3. Qualora il concerto di cui al comma 1 non si realizzi entro trenta giorni dalla relativa richiesta presentata dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo alla corrispondente struttura del Consiglio regionale, le regole tecniche sono definite con atto del Comitato di direzione di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). (22)

Parole sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 3, comma 2.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 4.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 5. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 16.

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Parole aggiunte con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 17.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 118.

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Comma così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 1.

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Lettera abrogata con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 3 , comma 1.

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Parole sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 3 , comma 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 4

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.