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Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67

Legge finanziaria per l’anno 2008

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 28 dicembre 2007

TITOLO IV
- Disposizioni finanziarie diverse
CAPO I
- Misure a sostegno dell’innovazione e della riorganizzazione amministrativa
Art. 17
- Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale
1. Al fine di sostenere l’avanzamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale e di valorizzare le professionalità del personale nel quadro del mutato assetto istituzionale, le risorse destinate a finanziare gli istituti di cui all’articolo 31, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003), sono incrementate di euro 1.788.000,00, al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall’annualità 2007 e di ulteriori euro 1.030.000,00 al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall’annualità 2008.
2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, le risorse destinate a finanziare gli istituti di cui agli articoli 27 e 29 del contratto collettivo nazionale 23 dicembre 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all’area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali), sono incrementate di euro 215.000,00, al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall’annualità 2007 e di ulteriori euro 310.000,00, al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall’annualità 2008.
3. All’onere di spesa di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate sulla unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 17 bis
- Misure a sostegno della ricerca e dell’innovazione (6)

Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27, art. 1.

1. La disposizione di cui all’articolo 36, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2008”), trova applicazione anche nei confronti dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), quale ente che svolge istituzionalmente attività di studio e ricerca.
17 ter
- Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sismica(10)

Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50, art. 1.

1. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato necessarie in quanto conseguenti alla esigenza di carattere straordinario di mettere a regime l’esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 105 e seguenti della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio), i cui oneri, già in essere, sono quantificati in euro 1.916.000,00 a valere sull’UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio 2008 e pluriennale 2008/2010, non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale.
CAPO II
- Disposizioni in materia di garanzie regionali
Art. 18
- Garanzia regionale su finanziamenti assunti da società di progetto per la realizzazione della bretella autostradale Lastra a Signa - Prato
1. La Giunta regionale, in ragione della rilevanza socio-economica e territoriale degli interventi, è autorizzata a concedere nel triennio 2008/2010 garanzia fideiussoria subordinata alla messa in mora del debitore principale, fino all’importo massimo di euro 250.000.000,00, a fronte di finanziamenti assunti dalla Società Infrastrutture Toscane S.p.A. quale soggetto individuato per la progettazione, la realizzazione e la gestione della bretella autostradale Lastra a Signa - Prato.
2. Gli adempimenti contabili connessi al rilascio delle garanzie fideiussorie sono effettuati nel rispetto dell’articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della l.r. 36/2001 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”). Il relativo stanziamento di spesa è determinato a valere sulle risorse destinate alla realizzazione dell’intervento.
CAPO III
- Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie
Art. 19
- Fondo di rotazione per anticipazioni alle aziende sanitarie
1. Il fondo di rotazione per la erogazione di anticipazioni alle aziende sanitarie di risorse provenienti da alienazioni, di cui all’articolo 24 della l.r. 71/2004 , è prorogato per il triennio 2008/2010.
1 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 71/2004, il termine per la restituzione delle somme concesse in anticipazione all’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze è sospeso fino al 31 dicembre 2016.(19)

Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 38.

(11)

Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50, art. 2.

2. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte, con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata, nella UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la spesa, nella UPB 245 “Strutture tecnologiche sanitarie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010.
CAPO IV
- Misure in materia di attività culturali
Art. 20
- Disposizioni per la partecipazione finanziaria della Regione al nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali ovvero per l'attivazione di strumenti di attuazione diretta (12)

Rubrica così sostituita con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50, art. 3.

1. Al fine di partecipare finanziariamente alla stipula del nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali, ovvero per l’attivazione degli strumenti di attuazione diretta di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 2007, n. 166 (13)

Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50, art. 3.

è autorizzata la spesa annua di euro 5.000.000,00 per il triennio 2008/2010.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 632 “Promozione e sviluppo della cultura-Spese d’investimento” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010.
Art. 20 bis
- Finanziamento di eventi regionali per le celebrazioni pucciniane(14)

Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50, art. 4.

1. Per l’organizzazione di eventi regionali collegati alle celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini, è autorizzata per l’anno 2008 la spesa di euro 1.068.000,00 a favore della Fondazione "Festival Pucciniano" di Viareggio.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio annuale 2008.
CAPO V
- Misure a sostegno delle attività di impresa
Art. 21
- Costituzione del fondo per nuovi investimenti industriali
1. La Giunta regionale, al fine di favorire nuovi investimenti industriali nazionali ed esteri sul territorio regionale, finalizzati ad ampliare la base produttiva con ricadute positive in termini occupazionali, costituisce il “Fondo per i nuovi investimenti industriali", per un ammontare complessivo di euro 15.000.000 nel triennio 2008/2010.
2. Il fondo, destinato al sostegno di investimenti produttivi, finanzia la realizzazione di nuovi impianti e l’ampliamento di impianti produttivi esistenti che prevedono la creazione di posti di lavoro aggiuntivi sul territorio regionale, è costituito con risorse previste dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) 2007-2010. Con le risorse del fondo possono essere finanziati anche i protocolli localizzativi previsti dal PRSE 2007-2010.
3. L’accesso al fondo avviene tramite procedura negoziale, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'Sito esternoarticolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. Sito esterno59 ). Ai finanziamenti, in conto capitale o sotto forma di prestito agevolato, si applicano i tassi di cofinanziamento previsti dalla normativa vigente in materia di aiuti di stato.
4. La Giunta regionale individua le tipologie di interventi, i settori specifici interessati, le modalità e le procedure di assegnazione dei finanziamenti.
5. La Giunta regionale, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 23 della l.r. 36/2001 , può integrare il fondo con risorse aggiuntive derivanti dagli stanziamenti previsti da programmi comunitari, nazionali e regionali.
6. Le risorse eventualmente non utilizzate per le tipologie di investimento indicate al comma 2 possono essere destinate al cofinanziamento di investimenti nel settore ricerca e sviluppo e innovazione, nell’ambito degli interventi previsti dal PRSE 2007-2010.
7. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziate nelle seguenti UPB del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010:
- UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento”;
- UPB 542 “Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese industriali - Spese di investimento”.
CAPO V bis
- Misure a sostegno del sistema delle infrastrutture portuali e aeroportuali toscane (7)

Capo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27, art. 2.

Art. 21 bis
- Potenziamento del sistema delle infrastrutture portuali toscane (8)

Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27, art. 3.

1. In attuazione degli strumenti regionali di programmazione e pianificazione, ed al fine di assicurare il potenziamento e la qualificazione del sistema delle infrastrutture toscane per la mobilità, è autorizzato un contributo straordinario di euro 5.550.000,00 per la realizzazione di interventi ed opere nei porti regionali e per la navigazione interna attribuiti alla competenza degli enti locali ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, definisce i criteri per la ripartizione dei contributi di cui al comma 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi stessi.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture – Spese di investimento” del bilancio di previsione per l’anno 2008
Art. 21 ter
- Disposizioni finanziarie inerenti la partecipazione ad Alatoscana spa (9)

Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27, art. 4.

1. Al fine di assicurare la continuità della gestione dell’aeroporto di interesse nazionale e regionale di Marina di Campo nell’Elba, la partecipazione alla cui società di gestione “Alatoscana S.p.A.” è ritenuta strategica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2008”), è autorizzata la spesa complessiva di euro 218.679,77 così ripartita:
a) euro 112.454,62 per il ripiano della perdita di esercizio derivante dalle risultanze del bilancio 2007 della società di gestione dell’aeroporto medesimo, nella misura proporzionale alla quota posseduta dalla Regione;
b) euro 106.225,15 per la ricostituzione, ai sensi dell’articolo 2447 del codice civile, del capitale sociale della società medesima nell’importo originario, in proporzione alla quota già posseduta.
2. Al fine di assicurare il potenziamento del sistema delle infrastrutture aeroportuali toscane, è autorizzata inoltre, previa valutazione del relativo piano industriale da parte della Giunta Regionale, la sottoscrizione di un ulteriore aumento di capitale fino alla concorrenza di euro 281.320,23.
3. All’onere di spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture - Spese investimento” del bilancio di previsione 2008
Art. 21 quater
- Contributi per l’esercizio delle funzioni in materia di porti regionali e navigazione interna(15)

Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50, art. 5.

1. Per l’esercizio delle funzioni trasferite agli enti locali in materia di porti regionali e di navigazione interna, ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è autorizzata per l’anno 2008 la spesa di euro 2.200.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale sulla base della spesa sostenuta dagli enti locali nel triennio precedente.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti” del bilancio annuale 2008.
Art. 21 quinquies
1. Al fine di sviluppare il sistema aeroportuale toscano in attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, sono previsti interventi integrati per il periodo 2008/2010. Per l’anno 2008 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni, da destinare alle società di gestione degli aeroporti per spese di investimento coerenti rispetto al quadro degli orientamenti comunitari di settore.
2. Per gli anni 2009/2010 si provvede con legge di bilancio, sulla base dei programmi attuativi regionali del Fondo aree sottoutilizzate (FAS).
3. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle proposte di intervento presentate dalle società di gestione, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) categoria dell’aeroporto e classificazione regionale dell’aeroporto;
b) flussi di traffico;
c) garanzia di continuità territoriale con l’isola d’Elba.
4. La deliberazione della Giunta regionale definisce inoltre termini e modalità di rendicontazione dei contributi.
5. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento” del bilancio annuale 2008.
CAPO VI
- Misure a sostegno di iniziative regionali diverse
Art. 22
- Contributo in favore della Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura – Onlus
1. Per l’anno 2008 è autorizzato un contributo di euro 51.000,00 in favore della Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura – Onlus con sede presso l’Arciconfraternita di Misericordia di Siena, quale sostegno alla realizzazione del progetto di prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento.
2. Il contributo è erogato con vincolo di destinazione. Al termine dell’esercizio finanziario la Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura – Onlus presenta alla Giunta regionale una relazione complessiva sull’attività svolta, dando atto dell’utilizzazione del contributo.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della UPB 112 ”Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana – Spese correnti” del bilancio di previsione 2008.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica all a l.r. 26 gennaio 2001, n. 2

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 marzo 2000, n. 32

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1999, n. 49

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 6.

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Allegato così sostituito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 38.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.