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Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67

Legge finanziaria per l’anno 2008

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 28 dicembre 2007

TITOLO I
- Disposizioni in materia tributaria
CAPO I
- Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive
Art. 1
- Conferma agevolazioni per le imprese registrate EMAS o certificate ISO14001
1. Le agevolazioni all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) previste dall’articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l’anno 2005), come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006), sono confermate per i periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010.
Art. 2
- Conferma agevolazioni per le imprese certificate SA8000
1. L’agevolazione all’IRAP prevista dall’articolo 2 comma 1 della l.r. 71/2004 , come modificato dall’articolo 2 della l.r. 70/2005 , è confermata per i periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010.
CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”)
Art. 3
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), è inserito il seguente:
2 bis. A decorrere dall’anno d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, l’aliquota di cui al comma 1 si applica altresì ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) con qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), che siano costituiti dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 oppure sottoposti all’attività di direzione e controllo degli stessi ai sensi dell’articolo 4 dello stesso d.lgs.155/2006.
”.
CAPO III
- Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive “IRAP” )
Art. 4
1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), è inserito il seguente:
Art.11 bis - Riscossione diretta
1. In conformità di quanto previsto dall’articolo 24 del d.lgs. 446/1997, le somme dovute a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario di cui agli articolo 9, 10 e 11, espletate dall’Agenzia delle entrate in base alla convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 8, sono riscosse direttamente dalla Regione.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d’imposta regionale, interessi e sanzioni.
3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite nella
convenzione con l’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 8.
”.
CAPO IV
- Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 5
1.
Al comma 1 dell’articolo 30 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2006” sono soppresse.
CAPO V
- Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali)
Art. 6
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), è inserito il seguente:
2 bis. Qualora il debitore sia un’organizzazione, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il dirigente regionale competente in materia di tributi può autorizzare, su istanza del debitore stesso, il pagamento in forma rateizzata ai sensi del comma 1 in ragione dell’entità del debito, secondo fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale.
”.
2. Il comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 31/2005 è sostituito dal seguente:
5. La rateazione non è concessa qualora l’importo complessivamente dovuto in base all’atto impositivo sia pari o inferiore ad euro 150,00 per le persone fisiche e ad euro 3.000,00 per le organizzazioni.
”.
Art. 7
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 31/2005, è inserito il seguente:
2 bis. Qualora il debitore sia un’organizzazione, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il dirigente regionale competente in materia di tributi può autorizzare, su istanza dello stesso, il pagamento in forma rateizzata ai sensi del comma 1, in ragione dell’entità del debito, secondo fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale.
”.
2. Il comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 31/2005 è sostituito dal seguente:
5. La rateazione non è concessa qualora il debito iscritto a ruolo sia pari o inferiore ad euro 200,00 per le persone fisiche e ad euro 5.000,00 per le organizzazioni.
”.
3. Il comma 6 dell’articolo 16 della l.r. 31/2005 è sostituito dal seguente:
6. In caso di omesso pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Qualora dopo tale termine il debitore non abbia effettuato il pagamento, si procede al recupero coattivo del credito.
”.
CAPO VI
- Disposizioni in materia di addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile
Art. 8
- Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile (18)

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 9.

Abrogato.
Art. 9
- Abrogazioni
1. L’articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l’anno 2003), è abrogato.
CAPO VII
- Determinazione canoni dei permessi di ricerca di sostanze minerali e di risorse geotermiche
Art. 10
- Determinazione canoni dei permessi di ricerca di sostanze minerali
1. A decorrere dall’anno 2008 il canone dovuto dai titolari di permessi di ricerca di minerali solidi e gas non combustibili, con esclusione delle risorse geotermiche, determinato per l’anno 2007 nell’importo di euro 13,97 nel rispetto ed ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera c), e 34, comma 5, Sito esternodel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), è aggiornato con le modalità indicate al comma 3.
2. L’importo di cui al comma 1 è dovuto per ettaro di superficie compresa entro i limiti del permesso di ricerca. Il canone minimo per l’anno 2008 è determinato in euro 109,13.
3. Gli importi di cui al presente articolo sono aggiornati annualmente con decreto del dirigente regionale competente per materia, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo rilevata nell’anno precedente.
Art. 11
- Determinazione canoni dei permessi di ricerca di risorse geotermiche
1. A decorrere dall’anno 2008 il canone dovuto dai titolari di permessi di ricerca di risorse geotermiche, determinato per l’anno 2007 nell’importo di euro 291,02 nel rispetto ed ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera c), e 34, comma 5 Sito esternodel d.lgs.112/1998 , è aggiornato con le modalità indicate al comma 2.
2. L’importo di cui al comma 1, dovuto per ogni chilometro quadrato di superficie compresa entro i limiti del permesso di ricerca, è aggiornato annualmente con decreto del dirigente regionale competente per materia, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo rilevata nell’anno precedente.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica all a l.r. 26 gennaio 2001, n. 2

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 marzo 2000, n. 32

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1999, n. 49

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 19 maggio 2008, n. 27 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 6.

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Allegato così sostituito con l.r. 6 ottobre 2008, n. 50 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 38.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.