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Legge regionale 7 dicembre 2007, n. 63

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 dicembre 2007

Art. 1
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), è inserito il seguente:
2 bis. L’esecuzione di piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 5 comma 1.
”.
1.
Art. 2
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 12 della l.r. 28/2004 è inserito il seguente:
6 bis. Chiunque esegua piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici in assenza del consenso di cui all’articolo 4, comma 2 bis, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune, sede dell’attività, di una somma da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.
”.
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.